di Josef Tschoell

La domanda

Si chiede se i requisiti oggettivi e soggettivi devono essere entrambi soddisfatti oppure se è sufficiente, ad esempio al superamento dell’eta anagrafica, rifarsi alla tabella di cui al regio decreto n.2657 del 1923.

L’art. 13, D.Lgs. n. 81/2015 definisce il contratto di lavoro intermittente come il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro (per adesso ancora il R.D. n. 2657/1923). Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. Dal tenore della norma è chiaro che è sufficiente solamente uno dei requisiti (contratto collettivo, decreto o età) per la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente.

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