Contrattazione

Per il somministrato a termine oltre 24 mesi assunzione con dubbio

di Gianni Bocchieri

La sostanziale equiparazione della disciplina della somministrazione di lavoro a quella del contratto a tempo determinato prevista nel decreto dignità (Dl 87/2018) non è priva di effetti sul lavoro tramite le agenzie. Mentre la precedente disciplina (articoli da 30 a 40 del Dlgs 81/2015) prevedeva l'applicazione delle norme sui contratti a termine ai rapporti in somministrazione «per quanto compatibili» e con l'espressa esclusione di alcune previsioni, con il Dl 87/2018 le più stringenti norme sul ricorso al tempo determinato si applicheranno anche ai contratti di somministrazione, salvo ridotte eccezioni.
Innanzitutto, anche per la somministrazione di lavoro sarà necessario inserire la causale, ossia l'indicazione delle particolari esigenze che motivano il ricorso al tempo determinato nel caso di rinnovo o proroga oltre i primi dodici mesi di contratto ed entro la durata massima che è stata ridotta da 36 a 24 mesi.

In secondo luogo, al contratto di somministrazione si applicherà l'incremento contributivo dello 0,5% a ogni rinnovo contrattuale, determinando così un ulteriore aumento del costo del lavoro somministrato già gravato dal contributo a una robusta bilateralità di settore (Formatemp ed Ebitemp).
In terzo luogo, con le nuove norme sarà estesa l'applicazione dello “stop&go” alle agenzie di somministrazione, per cui anche loro dovranno attendere un lasso di tempo che varia dai dieci ai venti giorni (in base alla durata del contratto) tra l'attivazione di un contratto a tempo determinato e un altro, al fine di evitare l'automatica trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.
Infine, anche nel caso della somministrazione di lavoro il termine di impugnazione del contratto passa da 120 a 180 giorni.

Al contrario, il cosiddetto decreto dignità fa salve alcune peculiarità del rapporto di somministrazione, a partire dall'applicazione dei limiti numerici all'attivazione di contratti a termine: per le imprese oltre i 5 dipendenti, il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione come numero massimo dei contratti a termine non include i lavoratori in somministrazione.
Inoltre, viene esclusa l'applicazione del diritto di precedenza dei lavoratori somministrati che abbiano svolto per almeno sei mesi le medesime mansioni, nelle assunzioni a tempo indeterminato degli utilizzatori.
Allo stesso modo, il richiamo al Ccnl applicato dalle agenzie per il lavoro, contenuto nell'articolo 34, comma 2, del decreto, sembrerebbe far salva l'attuale possibilità di prorogare il contratto fino a sei volte, anziché le quattro volte previste dalla nuova disciplina dei contratti a termine ordinari.

Le novità legislative sollevano già alcuni dubbi interpretativi.
In primo luogo, non è chiaro se la causale delle proroghe e dei rinnovi successivi ai 12 mesi “acausali” si debba riferire all'utilizzatore o all'agenzia di somministrazione (non a caso, sono già stati presentati emendamenti per il riferimento della causale all'utilizzatore).
Analogamente, andrebbe esplicitato se l'applicazione della norma che obbliga il datore di lavoro ad assumere a tempo indeterminato nel caso di superamento del limite di durata dei 24 mesi, sia applicabile al datore di lavoro sostanziale (l'utilizzatore) o al datore di lavoro formale (l'agenzia di somministrazione). Nel primo caso andrebbe anche specificato se, ai fini del computo dei 24 mesi, si debbano considerare anche gli eventuali periodi in cui il lavoratore abbia svolto la propria attività presso il datore di lavoro sostanziale, ma con un contratto a termine stipulato direttamente con lo stesso lavoratore.

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