Contrattazione

Per i somministrati contratto a termine con durata massima «flessibile»

di Giampiero Falasca e Matteo Prioschi

L’emendamento al decreto dignità inserito durante l’esame del testo nelle commissioni della Camera che, in caso di somministrazione di manodopera, sposta sull’utilizzatore alcuni dei nuovi vincoli introdotti dal decreto stesso, ripristina il corretto funzionamento di una fattispecie contrattuale ingiustamente “maltrattata” dalla prima stesura della riforma (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Questo risultato non è esente da dubbi e incertezze applicative, ma corregge alcuni difetti di impostazione del decreto legge 87/2018 che rendono estremamente difficile il collocamento di un lavoratore somministrato presso diversi utilizzatori.

Per evitare questo potente (e irrazionale) disincentivo, l’emendamento (cioè il nuovo comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto dignità) stabilisce che, in caso di somministrazione, le condizioni indicate all’articolo 19, comma 1 del Dlgs 81/2015 nella versione appena modificata «si applicano esclusivamente all’utilizzatore». Questo vuol dire che tutte le limitazione contenute nel comma 1 (le «condizioni» di cui parla l’emendamento) devono essere rispettate dall’utilizzatore e non dall’agenzia per il lavoro.

Durata e causale
La prima di queste condizioni è la durata massima del rapporto: la soglia dei 12 mesi, fissata dalla norma, va calcolata su chi utilizza il lavoratore, e non sul datore, con la conseguenza che, se termina la missione presso un certo datore, e viene stipulato con la stessa agenzia un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato per una missione presso una nuova impresa, il contatore dei 12 mesi ricomincia a decorrere da zero.

La seconda condizione interessata dalla norma è l’obbligo di indicare la causale, che di regola decorre in caso di superamento della durata di 12 mesi. La norma correttiva non fornisce indicazioni sul soggetto che formalmente deve indicare la causale (probabilmente sarebbe opportuno scriverla sia nel contratto di lavoro che in quello commerciale) ma stabilisce con chiarezza che il fabbisogno concreto del lavoratore dovrà sussistere in capo all’utilizzatore, e non in capo all’agenzia.

Proroghe e rinnovi
L’emendamento non modifica in maniera diretta la regola che assoggetta le proroghe superiori ai 12 mesi e i rinnovi all’obbligo di indicazione della causale; tuttavia, è inevitabile che anche questi atti dovranno essere riferiti all’utilizzatore e non all’agenzia. Ciò in quanto la norma che regola questi istituti, l’articolo 21, comma 01, del Dlgs 81/2015 come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del Dl 87/2018 richiama la disciplina dell’articolo 19, comma 1: visto che tale disciplina si intende riferita all’utilizzatore per quanto riguarda la causale iniziale, anche le proroghe e i rinnovi debbano essere riferiti a tale soggetto.

In concreto, questo significa che la causale per il rinnovo sarà necessaria solo se il nuovo contratto riguarda lo stesso utilizzatore: se cambia l’impresa, il nuovo rapporto potrà essere stipulato senza la causale, fino a 12 mesi di questa missione. Analogo ragionamento dovrà essere fatto per le proroghe, che richiederanno la causale solo al superamento di 12 mesi presso il singolo utilizzatore.

Il contributo aggiuntivo
Più controversa appare la sorte del contributo dello 0,5%, per il quale la legge non fornisce indicazioni chiare. Sarebbe del tutto coerente con l’impostazione appena descritta ritenere dovuta la maggiorazione solo in caso di rinnovo presso lo stesso utilizzatore. Tale lettura richiederà tuttavia un chiarimento amministrativo per poter essere considerata applicabile.

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