Contrattazione

Mancate informazioni sui dipendenti non depenalizzata

di Patrizia Maciocchi

L'illecito, previsto dalla legge 628/61, per chi non fornisce all'ispettorato del lavoro la corretta documentazione sulla posizione dei dipendenti, non rientra tra quelli depenalizzati, essendo una contravvenzione punita con la pena alternativa dell'ammenda. Ed è dunque soggetto al termine di prescrizione ordinario. Con questa motivazione la Corte di cassazione (sentenza 38836) accoglie il ricorso del Pubblico ministero contro la sentenza con la quale il Tribunale aveva chiuso il caso, dichiarando di non potersi procedere per il reato perché ormai prescritto. La pubblica accusa, con cui la Suprema corte concorda, aveva, infatti, sottolineato che la contestazione riguardava una contravvenzione punita con pena alternativa.

Questo per effetto delle modifiche apportate alla legge del '61 dal Dlgs 758 del 1994, che ha sostituito il carcere con l'ammenda per chi non fornisce informazioni o la dà incomplete agli ispettori del lavoro, ai quali compete la verifica del rispetto delle norme di igiene e sicurezza sul posto di lavoro. La norma è dunque sottratta all'effetto depenalizzazione messo in atto con il Dlgs 8/2015, ed è soggetta al termine di prescrizione ordinario dettato dall'articolo 157 del Codice penale. Un tempo che sarebbe scaduto il 6 dicembre 2017, per un reato commesso il 6 dicembre del 2013. Ma la sentenza impugnata è arrivata prima.

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 23 agosto 2018 n.38836

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