Contrattazione

Nel turismo voucher solo per alcune categorie di lavoratori

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il ricorso alle prestazioni occasionali (contratto “Presto”) da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo è circoscritto alle sole prestazioni rese da alcune categorie di lavoratori identificate dalla norma di riferimento (articolo 54-bis del decreto legge 50/2017).

È questa una delle più rilevanti indicazioni contenute nella circolare 103/2018 diffusa ieri dall’Inps contenente le istruzioni per la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale dopo il maquillage apportato all’istituto contrattuale dalla legge 96/2018, di conversione del Dl 87/2018 (decreto dignità).

Quindi, se da una parte il decreto dignità, per queste aziende, ha elevato (si veda oltre) da 5 a 8 dipendenti la soglia occupazionale che permette il ricorso a Presto, dall’altra – sulla base dell’interpretazione fornita dall’istituto di previdenza di concerto con il ministero del Lavoro - si registra una sostanziale limitazione nella scelta dei prestatori che devono necessariamente appartenere a una di queste categorie:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
c) persone disoccupate, in base all’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Nel documento, l’istituto di previdenza fornisce anche le istruzioni per regolamentare il nuovo sistema di pagamenti da parte degli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale, ora possibile con accredito sul conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato, presso gli sportelli postali a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato o autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps.

Tra le principali novità introdotte dalla legge 96/2018, si segnala l’estensione della possibilità di fare ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive operanti nel settore del turismo, che occupano fino a otto lavoratori a tempo indeterminato. L’Inps precisa che il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. Chi non vi è iscritto, dovrà dichiarare di svolgere un’attività riconducibile al settore turistico e ricettivo, all’interno della procedura informatica delle prestazioni occasionali.

Inoltre, nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa, l’utilizzatore deve fornire una serie di informazioni (per esempio dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo e l’oggetto della prestazione; il compenso pattuito) che consentano all’Inps il controllo circa il corretto utilizzo del nuovo voucher aziendale. A tal fine, e con riferimento al compenso minimo da riconoscere per ogni giornata di lavoro prestata, l’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che ritiene potranno essere svolte nel periodo indicato.

L’istituto ricorda che la comunicazione va effettuata almeno un’ora prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Se quest’ultima dovesse venir meno (per esempio perché il lavoratore non si presenta), l’utilizzatore – avvalendosi dell’applicativo messo a disposizione dall’Inps - deve provvedere alla revoca della dichiarazione inoltrata.

L'identikit

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