L'esperto rispondeContrattazione

Lavoro stagionale ccnl turismo, Legge 96/18

di Di Martino Carmela

La domanda

Ai fini applicativi dei limiti posti dalla Legge 96/18 in termine di lavoro stagionale si richiede la corretta interpretazione degli art. 82 e 83 del CCNL in oggetto. Un'azienda che chiude esclusivamente 50 giorni (ad es: 20 giorni a giugno e tutto novembre) può legittimamente stipulare contratti stagionali? quante sono le proroghe possibili per il contratto stagionale?

E' bene ricordare che il Decreto legge 87/2018, “Decreto Dignità”, convertito dalla legge 96/2018, ha modificato il Decreto legislativo 81/2015 (“Codice dei contratti”) intervenendo sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato riducendo la durata massima a 24 mesi e il numero massimo di proroghe a 4. Inoltre, è stata introdotta la necessità di una “causale” se la durata del rapporto supera i 12 mesi. La novellata norma prevede, infatti, che superati i 12 mesi (o comunque al secondo contratto) il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato qualora non siano presenti le condizioni (“causali”) indicate al novellato comma 1, art.19, del D.Lgs. 81/2015, quali: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Come in precedenza, il limite massimo di durata complessiva per effetto di una successione di contratti può essere derogato dalla contrattazione collettiva e non si applica alle attività stagionali. Il lavoro stagionale, infatti, rispetto al lavoro a tempo determinato “ordinario” presenta meno vincoli. Per tali attività, infatti, le eventuali proroghe e/o rinnovi non necessitano di “causale” e non sono applicabili né i limiti numerici legati alle dimensioni aziendali, né il periodi di pausa tra i contratti (ossia il cosiddetto “stop and go”, di 10 o 20 giorni a seconda che il precedente rapporto abbia avuto una durata inferiore o superiore ai 6 mesi). Al lavoro stagionale resta applicabile solo il limite delle 4 proroghe in quanto non esplicitamente escluso dalla norma. La definizione di attività stagionale è da ritrovarsi al comma 2, art. 21, del D.Lgs. 81/2015, che indica come tali quelle individuate da un apposito decreto del Ministero del lavoro e, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto, occorre rifarsi a quelle individuate dal D.P.R. 1525/1963, nonché alle ipotesi individuate dai contratti collettivi (anche aziendali, secondo la definizione che discende dall’art. 51 del D.Lgs. 81/2015). Nel D.P.R. 1525/1963 sono elencate in maniera tassativa le attività da considerarsi stagionali e fra queste (al punto 48) trovano posto le attività esercitate dalle aziende turistiche che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi. Per quanto riguarda la regolamentazione dei contratti collettivi, invece, il CCNL del Turismo Confcommercio – Federalberghi, agli artt. 82 e 83, fornisce una definizione di attività stagionale in senso più ampio comprendendo anche le situazioni di intensificazione della attività in determinati periodi dell'anno. Lo stesso CCNL, all'art. 87, prevede che a tali fattispecie non debba applicarsi il limite massimo di durata per la successione dei contratti. In particolare l'art. 82 del CCNL considera stagionali le aziende che osservano nel corso dell'anno uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e dunque del D.P.R. 1525/1963. Il successivo art. 83 estende il concetto di stagionalità ai periodi di intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali: -periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere; -periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni; -periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; -periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale. Per rispondere al quesito, con il Decreto dignità il contratto a termine stagionale, a differenza di quello “ordinario”, non ha subito sostanziali modifiche. Come in precedenza, una attività che abbia periodi di chiusura non continuativi di 50 giorni, non può considerarsi di per sé stagionale ai sensi del D.P.R. 1525/63, ma qualora rientri nelle casistiche di stagionalità più ampia previste dal CCNL Turismo potrà essere esclusa dalla disciplina della successione dei contratti così come previsto all'art. 87 dello stesso CCNL. Infine, in merito al numero di proroghe possibili per il lavoro stagionale, si precisa che il limite è lo stesso previsto per il tempo determinato “ordinario”, ossia 4.

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