Contrattazione

Stop a nuovi lavoratori a termine nelle aziende che violano il tetto del 30 per cento

di Daniele Colombo

Sui contratti a termine, le aziende devono fare i conti con i nuovi tetti di utilizzo stabiliti dalla legge di conversione del Dl 87/2018 (legge 96/2018), sia in vista delle esigenze occupazionali previste per il nuovo anno, sia considerando le possibili scadenze dei contratti in corso. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, infatti, è possibile impiegare in via temporanea dei lavoratori, sia direttamente sia con contratto di somministrazione, fino al 30% del proprio personale a tempo indeterminato, purché i contratti a termine non superino il limite del 20 per cento.

Il tetto massimo del 30% può essere interamente costituito da lavoratori impiegati tramite agenzia per il lavoro. La legge di conversione del Dl 87/2018 è entrata in vigore il 12 agosto, ed è questa la data spartiacque da considerare per verificare il superamento o meno dei limiti di contingentamento. Come devono comportarsi le aziende che superano il limite del 30 per cento%?

Il calcolo delle quote
Il limite percentuale si calcola con riferimento ai contratti a tempo indeterminato in corso presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula, con arrotondamento del decimale all’unità superiore, se uguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della somministrazione. Dal limite quantitativo sono esentanti i lavoratori in mobilità (legge 223/1991), i disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Le esclusioni dal computo del limite quantitativo nella somministrazione sono diverse da quelle previste per i contratti a termine ove, invece, ad esempio, sono esclusi i contratti a termine conclusi in fase di avvio di nuove attività; imprese start-up innovative; svolgimento delle attività stagionali; sostituzione di lavoratori assenti; lavoratori di età superiore a 50 anni.

L’impatto dei tetti
Per effetto dell’articolo 12 delle disposizioni attuative del Codice civile (la legge può disporre solo per il futuro), il tetto massimo del 30% si applica a tutti i contratti, stipulati, rinnovati o prorogati dal 12 agosto in poi, giorno di entrata in vigore della legge 96/2018, senza alcuna conseguenza sanzionatoria per le situazioni pregresse. Ciò significa, ad esempio, che non sarà computato nel tetto del 30% il contratto sottoscritto prima del 12 agosto 2018 che prosegue oltre questa data. Rientra, invece, nel limite quantitativo la somministrazione che, sebbene sia stata stipulata prima del 12 agosto 2018, sia stata prorogata o rinnovata dopo il 12 agosto 2018.

Ancora, deve essere computata nel 30% la somministrazione di lavoro stipulata ex novo dopo il 12 agosto 2018. Ma che cosa succede se, ad oggi, l’azienda utilizzatrice non rispetta il limite del 30%? È possibile assumere con contratti a termine? La risposta è no. Se è vero che, qualora al momento dell’entrata in vigore della legge, le aziende che non rispettavano il tetto massimo del 30%, non possono essere sanzionate, vige, comunque, il divieto di assumere altri lavoratori “temporanei”. Il divieto viene meno quando, per effetto delle cessazioni, il limite percentuale si abbassa sino a consentire nuove assunzioni (temporanee) nel rispetto del tetto massimo previsto dalla legge. Da ultimo, si pone il problema dei limiti percentuali già previsti dalla contrattazione collettiva. Sono ancora validi? Sul punto ci sono orientamenti contrastanti, tra chi ritiene che prevalga la contrattazione collettiva (in virtù del rinvio alla fonte collettiva previsto dalla norma) e chi ritiene che questa sia invece superata dalla nuova normativa. Altri ancora ritengono che sia necessaria una valutazione caso per caso. In attesa dei chiarimenti giurisprudenziali, la seconda opzione (restrittiva) sembra preferibile.

Leggi gli esempi

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©