L'esperto rispondeContrattazione

Prestazioni di lavoro occasionale

di Rossella Quintavalle

La domanda

Buongiorno, abbiamo il caso di una ditta stagionale alla quale applichiamo il ccnl pubblici esercizi. Non ha in forza nessun dipendente a tempo indeterminato, durante i periodi di attività assume a tempo determinato per stagionalità circa 20 lavoratori. Si chiede conferma se, pur avendo alle dipendenze circa 20 lavoratori a tempo determinato, può usufruire delle prestazioni di lavoro occasionale (voucher).

Il contratto di prestazione occasionale ha subito un’ulteriore modifica ad opera del decreto “dignità” D.L. n. 87/2018 – convertito in Legge 96/2018 - , attraverso il quale è stato concesso più ampio respiro ai datori di lavoro del settore agricolo e del turismo. Il Dl n. 50/2017 all'articolo 54 bis comma 14, prescrive i casi di assoluto divieto stabilendo al punto a) che è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato, per le attività lavorative rese da: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università'; c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Stando alle indicazioni dell'INPS (Circolare INPS 107/2017 e Messaggio 2887/2017) il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Occorre inoltre ricordare che al comma 5 dello stesso articolo 54 bis è stabilito che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Quindi, stando al tenore letterale della norma, se si fa attenzione a quanto prescritto al comma 5 e nel rispetto dei limiti economici stabiliti dalla norma sia in capo all'utilizzatore che al prestatore, nell'azienda ove insistono contratti stagionali, e pertanto non “ a tempo indeterminato”, sembrerebbe concesso l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale seppure la forza lavoro presente in azienda sia superiore alle 5 o 8 unità concesse dalla legge.

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