Contrattazione

I vincoli su causale, durata e contributi rilanciano l’uso del lavoro stagionale

di Giampiero Falasca e Alessandro Rota Porta

Il lavoro stagionale sta diventando un istituto molto importante nel mercato del lavoro, perché la grande flessibilità che ne accompagna l’utilizzo è diventata una merce molto rara dopo l’entrata in vigore del decreto 87/2018.

I contratti a termine stipulati per attività lavorative riconducibili a questa nozione sono immuni, infatti, dai limiti che caratterizzano il lavoro a tempo, a partire dalle regole introdotte dal Dl 87/2018, con la conseguenza che i contratti possono essere stipulati, rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali previste dal nuovo articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015.

Il pacchetto delle esenzioni che la legge riserva al lavoro stagionale non si limita alla disciplina delle causali, delle proroghe e dei rinnovi. Alle attività che rientrano in questa nozione non si applicano neanche:

- i limiti di durata massima introdotti dalla riforma (24 mesi);
- il cosiddetto stop and go (l’obbligo di attendere 10 o 20 giorni in caso di rinnovo del contratto);
- il limite quantitativo di utilizzo massimo del lavoro a termine (20% dell’organico a tempo indeterminato presente al 1° gennaio dell’anno).
Si applica in maniera limitata a anche la maggiorazione contributiva dello 0,5% in caso di rinnovo del contratto tra le stesse parti (non è dovuta per i casi previsti dal Dpr 1525/1963).

Queste ampie agevolazioni normative hanno fatto crescere in maniera rilevante l’attenzione verso un istituto che, prima dell’approvazione del decreto 87/2018, aveva un ruolo tutto sommato marginale nel mercato del lavoro, perché le differenze tra la sua disciplina e quella ordinaria erano abbastanza limitate.

Oggi che le regole sono cambiate, e che diventa difficile anche assumere per una campagna promozionale un commesso che ha già lavorato per un periodo breve presso la stessa azienda, torna a essere centrale la nozione di stagionalità.

Ma come si può assegnare la “qualifica” della stagionalità a una determinata prestazione lavorativa?

Questo risultato si può ottenere sulla base di due percorsi alternativi.

1. Questa definizione si applica, innanzitutto, se l’attività rientra fra quelle individuate dal Dpr 1525/1963, il provvedimento che – in attesa di un decreto del ministero del Lavoro che lo aggiorni – individua da decenni quali sono le attività stagionali.

Un decreto così risalente nel tempo non può rappresentare per intero l’ampio spettro del lavoro stagionale, perché elenca molte attività ormai desuete e non intercetta in maniera completa tutte le nuove figure professionali richieste dal mercato.

Questo decreto, peraltro, ha efficacia solo temporanea, perché l’articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015 prevede che il ministero del Lavoro emani un decreto ministeriale, nel quale siano elencate le attività che rientrano nella nozione di lavoro stagionale. Sarebbe urgente che questa disposizione trovasse attuazione: basta leggere, infatti, il Dpr del 1963 per comprendere come l’elencazione delle attività stagionali sia ormai del tutto obsoleta e rappresenti in maniera molto incompleta la situazione del mercato del lavoro.

2. La platea dei lavoratori stagionali può essere definita anche dalla contrattazione collettiva che, secondo quanto prevede l’articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015, può individuare ulteriori ipotesi di lavoro stagionale.

I contratti collettivi, come su altri aspetti molto rilevanti del lavoro flessibile, sono chiamati a svolgere un ruolo importante di adattamento delle regole ai diversi contesti produttivi di riferimento: tramite i rinnovi degli accordi esistenti, l’elencazione del lavoro stagionale dovrà essere ampliata e arricchita, per non penalizzare eccessivamente una lunga lista di attività che, pur essendo stagionali nella sostanza, non hanno questa qualifica formale, tanto nel Dpr del 1963 quanto nelle intese oggi vigenti.

Gli accordi legittimati a includere una certa prestazione sotto l’ombrello della stagionalità sono quelli elencati dal Dlgs 81/2015: intese di livello nazionale, territoriale oppure aziendale, sottoscritte da associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


Leggi le regole ad hoc per gli stagionali

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