L'esperto rispondeContrattazione

Accordo di prossimità per evitare le causali

di Alberto Bosco

La domanda

Il nuovo Dlgs 87/2018 rende inapplicabile quanto definito dall’art 25 del CCNL Cooperative Sociali in merito alle causali per il contratto a tempo determinato. E’ possibile sottoscrivere un accordo di prossimità territoriale volto ad integrare le causali per le assunzioni con contratto a termine previste dall’art 19, comma 1, del Dlgs 81/2015 inserendo delle causali specifiche per le esigenze di settore delle cooperative sociali?

La risposta è positiva, ciò è possibile, anche se il Ministero del lavoro, nella circolare 31 ottobre 2018, n. 17 (punto 1.2), “dimenticando” l’art. 8 del D.L. n. 138/2011, ha precisato che il decreto legge n. 87, nell’introdurre le “causali”, non ha invece attribuito alla contrattazione collettiva alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni. Va però evidenziato che l’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge n. 148/2011), per quanto qui di interesse prevede che: 1) i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate a: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività; 2) le specifiche intese di cui sopra possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento ... “ai contratti a termine”; 3) fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui sopra operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

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