L'esperto rispondeContrattazione

Collaborazione coordinate continuative

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Buongiorno, vorrei sapere se è possibile stipulare co. co. co o se è cambiato qualcosa con l'entrata in vigore del decreto dignità, inoltre vorrei sapere cosa comporta a livello contributivo e previdenziale

I rapporti di collaborazione di cui all'articolo 409 c.p.c. sono stati ultimamente interessati dalle disposizioni di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, che ha modificato, a partire dal 14 giugno 2017, il dispositivo del medesimo articolo disponendo che “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa” e, indirettamente, dall'articolo 2 del decreto legislativo 81/2015 il quale ha stabilito che si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione). Riguardo a quest’ultima disposizione la circolare del Minlav 3/2016 ha chiarito che ogniqualvolta il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto al quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui al menzionato articolo 2, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Pertanto, per rispondere alla prima parte del quesito, è possibile attualmente stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che rispetti le condizioni sopra indicate (pena l’inquadramento nel lavoro subordinato) e non risulta che il decreto cd. dignità (decreto legge 87/2018 conv. In legge 96/2018) abbia apportato modifiche al preesistente quadro normativo. Sotto il profilo previdenziale continua ad essere richiesta la iscrizione del collaboratore alla Gestione separata dell’Inps, con la applicazione della relativa disciplina.

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