Contrattazione

Turismo: contratti stagionali per picchi di attività e feste

di Gianpiero Falasca e Alessandro Rota Porta

Le regole introdotte dal Dl 87/2018 sul contratto a tempo determinato hanno imposto una revisione strategica alle aziende rispetto all’uso del lavoro flessibile. Ci sono però alcuni settori per i quali i contratti collettivi nazionali hanno da sempre disciplinato particolari declinazioni di questo istituto, consentendo sostanzialmente la sterilizzazione della stretta operata dal decreto “dignità”.

La stagionalità, ad esempio, trova una regolamentazione articolata per determinati comparti, come quello del turismo alberghiero, dove il fabbisogno di personale rispecchia per larga parte l’andamento ciclico delle punte di attività e il contratto a termine soddisfa le esigenze strutturali di flessibilità (si veda anche Il Sole 24 Ore del 10 dicembre 2018).

Il Ccnl per i dipendenti da aziende dell’Industria turistica (14 novembre 2016, di ripresa dell’accordo del 24 giugno 2008) ha individuato diverse ipotesi – esenti dai limiti quantitativi – in cui sono attivabili rapporti di lavoro a termine da parte delle aziende di stagione e da aziende ad apertura annuale, nei casi di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno come quelli:
• di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale;
• connessi allo svolgimento di manifestazioni;
•correlati a festività religiose e civili sia nazionali che estere;
• interessati da iniziative promozionali e/o commerciali.

La definizione di “aziende di stagione” è individuata dall’articolo 51 del Ccnl, per le unità produttive che rientrino tra le «attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi»: peraltro, in questo ambito, l’intero organico può essere assunto con contratto a termine.

L’accordo prevede che ulteriori ipotesi di esclusione dal contingentamento potranno essere disciplinate dalla contrattazione di secondo livello: quest’ultima può intervenire anche per ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili.

Sempre in ambito turistico, anche l’accordo siglato da Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali il 31 ottobre 2018 va nella stessa direzione: l’intesa considera aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni in materia. Per le parti, rientrano nei casi di legittima apposizione del termine per esigenze stagionali le attività già previste dal Dpr 1525/1963 ma anche le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali i periodi:
• connessi a festività o allo svolgimento di manifestazioni;
• interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
• di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

Ai contratti a termine per stagionalità – salvo diverse disposizioni contenute nei rispettivi Ccnl – non si applicano le regole sulle causali previste dall’articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015 e i limiti di durata massima introdotti dal Dl 87/2018 (24 mesi), il cosiddetto stop and go (l’obbligo di attendere 10 o 20 giorni in caso di rinnovo del contratto), il limite quantitativo di utilizzo massimo del lavoro a termine (20% dell’organico a tempo indeterminato presente al 1° gennaio dell’anno).

Le regole per i contratti a termine nei Ccnl Industria turismo e Turismo Confcommercio

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