Contrattazione

Stabilizzazione Lsu ed Lpu, i chiarimenti del ministero del Lavoro

di Antonio Carlo Scacco

La legge di Bilancio 2019 ha previsto, ai commi 446 e seguenti, la possibilità, per le pubbliche amministrazioni utilizzatrici di lavoratori socialmente utili (Lsu) o impegnati in attività di pubblica utilità (Lpu), di procedere nel triennio 2019-2021 all'assunzione a tempo indeterminato anche part-time di tali soggetti, nei limiti della rispettiva dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale.

La prima circolare del ministero del Lavoro del corrente anno, diffusa l'11 gennaio, ha fornito sul punto i primi chiarimenti applicativi.

Interessati sono gli Lsu-Lpu impegnati con contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale. Questi lavoratori potranno essere assunti da pubbliche amministrazioni diverse da quelle di provenienza, ubicate nella stessa provincia ovvero in una provincia limitrofa. Le assunzioni saranno effettuate mediante selezioni a mezzo prove di idoneità (per i profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, categorie 'A' e 'B') e mediante concorso per titoli ed esami (per i rimanenti profili, categorie 'C' e 'D').

La circolare ministeriale si occupa specificamente della problematica relativa alla proroga, fino al 31 ottobre 2019, da parte di enti territoriali e degli enti pubblici interessati, delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato in essere. Recita infatti la norma che, nelle more del completamento delle procedure di assunzione, gli enti pubblici interessati possono prorogare fino a tale ultima data le predette convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato. Il Ministero chiarisce che le convenzioni stipulate per garantire la prosecuzione delle attività e il pagamento degli assegni Asu/Anf si intendono prorogate fino al 31 ottobre 2019.

Ulteriore precisazione riguarda la proroga dei «contratti a tempo determinato». In tale previsione, secondo la nota ministeriale, rientrano esclusivamente i contratti riferiti ai lavori socialmente utili ed ai lavoratori di pubblica utilità stipulati con gli enti pubblici della Regione Calabria nei limiti già definiti dal decreto direttoriale 17 dicembre 2014, riparametrati sul nuovo termine di proroga e sui finanziamenti disponibili. Restano invece fuori dalle previsioni della legge di bilancio le procedure per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili incentivate con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e già avviate sulla base di programmi, bandi, avvisi pubblici adottati negli scorsi anni dalle Regioni. La norma di cui all'ultima legge di Bilancio, infatti, essendo in vigore dal 1 gennaio del corrente anno, si applica soltanto alle assunzioni a tempo indeterminato dei Lsu, incentivate con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, effettuate sulla base di programmi, bandi, avvisi pubblici etc., emessi nel triennio 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.

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