Contrattazione

I rider sono autonomi etero-organizzati

di Adalberto Perulli

I ciclofattorini di Foodora non sono lavoratori subordinati, ma collaboratori etero-organizzati dal committente, secondo l’articolo 2 del Dlgs 81/2015, cui si applica la disciplina dei rapporti lavoro subordinato: questa, in sintesi, la pronuncia con cui la Corte d’appello di Torino (sentenza 26/2019 - si veda il Quotidiano del lavoro del 6 febbraio) ha accolto in misura parziale l’appello presentato dai riders, riformando la sentenza di primo grado che aveva negato sia la natura subordinata del rapporto sia la loro riconducibilità al lavoro etero-organizzato.

La Corte ritiene che la fattispecie vada inquadrata nell’ambito dell’articolo 2 e su questo punto esprime un principio di diritto molto importante. Sconfessando la tesi sostenuta dalla difesa di Foodora e dal Tribunale in primo grado, secondo cui l’articolo 2 è una norma “apparente” e quindi inutile, meramente confermativa della tradizionale concezione della subordinazione come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo-organizzativo del datore di lavoro, la Corte afferma che ogni norma di legge deve avere un contenuto precettivo, e nel caso di specie l’interprete, per fornirgli un significato, è chiamato a identificare i confini tra subordinazione (articolo 2094 del codice civile), etero-organizzazione (articolo 2) e prestazione d’opera coordinata e continuativa (articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile).

La Corte d’appello riafferma il primato dell’interpretazione testuale e teleologica e, più in generale, il ruolo della dogmatica giuridica: la norma esprime un nuovo concetto normativo (l’etero-organizzazione) e una precisa ratio legis, volta ad ampliare (e non a restringere, come ritenuto dal Tribunale) l’ambito delle tutele, per far fronte all’evoluzione del mercato del lavoro e agli effetti su di esso prodotti da un pervasivo impiego delle nuove tecnologie digitali.

La questione teorico-pratica più spinosa riguarda il sottile distinguo tra l’articolo 2 e gli articoli 2094 e 409. Correttamente la Corte afferma che, mentre la subordinazione richiede l’esercizio di un potere direttivo, gerarchico e disciplinare, il lavoro etero-organizzato postula l’integrazione funzionale del prestatore nell’organizzazione produttiva, onde il committente non si limita a coordinare l’attività, ma impone le modalità organizzative con cui la prestazione si attua (nel caso di specie stabilendo i turni, le zone di partenza, gli indirizzi di consegna e i tempi di consegna).

Guardando invece alle co.co.co, il confine con l’articolo 2 è ravvisabile nella distinzione tra etero-organizzazione e coordinamento di cui all’articolo 409, i cui caratteri - diversamente da quanto accade per l’etero-organizzazione - sono definiti consensualmente dalle parti (senza quindi alcun elemento di organizzazione unilaterale della prestazione).

La Corte si riferisce all’articolo 2 come a un “terzo genere” che si colloca tra subordinazione e collaborazione coordinata e continuativa. Il riferimento, descrittivo più che normativo, non deve tuttavia trarre in inganno: le collaborazioni organizzate dal committente rientrano nel genere “lavoro autonomo”, tant’è che la Corte afferma che l’applicazione dell’articolo 2 non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e che la collaborazione autonoma mantiene la propria natura. Il lavoratore etero-organizzato rimane quindi autonomo, ma “per ogni altro aspetto” la disciplina sarà quella del rapporto di lavoro subordinato. Come dire, insomma, che l’articolo 2 è una norma di estensione delle tutele, non di fattispecie.

La disciplina del licenziamento, nel caso specifico, è stata esclusa, e questa può sembrare una contraddizione della pronuncia. In realtà, anche su questo punto la Corte sembra aver correttamente statuito: poiché i rapporti (co.co.co a tempo determinato) non si trasformano in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato mantenendo la loro natura di rapporti di lavoro autonomo a termine, non vi è stata un’interruzione ante tempus da parte della società, e ciò può spiegare il rigetto della domanda.

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