Contrattazione

Contratto di espansione con platea da definire

di Mauro Marrucci e Antonello Orlando,

Platea di riferimento da definire, mancata previsione di utilizzo del cumulo contributivo e possibile esclusione del pagamento rateale della provvista da versare ai lavoratori prepensionati. Sono alcuni aspetti da chiarire del nuovo contratto di espansione, previsto dal Dl 34/2019, convertito dalla legge 58/2019 (articolo 26-quater), la nuova disposizione che permette alle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative di gestire processi di reindustrializzazione e riorganizzazione. Questi processi dovranno comportare una strutturale modifica degli assetti aziendali, per il progresso e lo sviluppo tecnologico dell’attività, ed essere attuati con il rinnovamento delle competenze del personale, tramite una miscela di nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato di secondo tipo), riqualificazione professionale, cassa integrazione ed esodi agevolati con accompagnamento a pensione.

Una prima questione da chiarire nella prassi, in assenza di previsione normativa, attiene all’individuazione delle imprese interessate, tra quelle soggette o meno alla Cigs. Sebbene la previsione dell’intervento della cassa integrazione lasci intravedere il coinvolgimento dei soli imprenditori soggetti alla Cigs, sotto un diverso profilo se ne potrebbe ritenere l’estensione a tutti, nei limiti delle risorse disponibili, muovendo dal presupposto che quelli non soggetti alla cassa straordinaria potrebbero essere destinatari del solo beneficio pensionistico. Del resto, il richiamo alla procedura di consultazione sindacale ex articolo 24 del Dlgs 148/2015, non inserirebbe l’istituto nel solco della Cigs, ma avrebbe una valenza solo procedimentale.

Un altro problema riguarda la determinazione dell’organico delle imprese, che la norma riferisce alle «unità lavorative», evocando le «Ula» di derivazione comunitaria. Ove si applicasse la sola disciplina Cigs, il computo dei lavoratori a termine dovrebbe essere effettuato sulla media semestrale e non in base alla previsione dell’articolo 27 del Dlgs 81/2015.

La norma prevede inoltre l’obbligo di assunzione di nuove «professionalità». La genericità di questo termine assume una logica vaga e con forte discrezionalità sulle professionalità da arruolare.

Il prepensionamento offerto dal contratto di espansione si pone in sequenza al preventivo interesse segnalato dai dipendenti e al recesso concordato. Nello “scivolo” i lavoratori approderanno alla pensione di vecchiaia o, se raggiungibile prima, alla pensione anticipata, con un accompagnamento fino a cinque anni che si propone di agevolare le imprese sul fronte dei costi, inferiori rispetto a quelli dell’isopensione prevista dalla legge 92/2012, pur presentando alcune criticità. Per agevolarne l’utilizzo, il nuovo strumento avrebbe potuto essere armonizzato con la disciplina del cumulo contributivo, come modificato dalla legge 232/2016, purtroppo non operativo per l’isopensione (messaggio Inps 2475/2017). In assenza di una norma, appare difficile che in sede di prassi si possa consentire ai soggetti che aderiranno al prepensionamento quinquennale l’uso del cumulo contributivo, spesso cruciale per raggiungere la pensione anticipata. Infatti, tutti i lavoratori con carriere divise fra più gestioni dovranno operare una ricongiunzione onerosa per poter agganciare i requisiti del prepensionamento.

Sebbene siano previsti poi due benefici inediti rispetto all’isopensione - l’erogabilità della Naspi con l’accredito dei relativi contributi figurativi (riducendo sensibilmente i costi della contribuzione) e una clausola di salvaguardia rispetto a future modifiche del sistema – la norma presenta alcune perplessità legate alla sostenibilità finanziaria: se l’isopensione prevede infatti la rateizzabilità dei pagamenti della provvista di esodo con cadenza mensile garantita da polizza fideiussoria, il testo della nuova norma sembrerebbe ammettere solo il pagamento in un’unica soluzione. Questo potrebbe pregiudicare la pianificazione finanziaria e fiscale delle imprese, facendole propendere per l’isopensione, più costosa, ma che consente fino al 2020 l’esodo fino a sette anni di durata e il pagamento a rate degli oneri.

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