Contrattazione

Oggi basta la libertà di tempi e luoghi dell’attività svolta

di Monica Lambrou

Con l’approvazione del Dlgs 81/2015 il legislatore ha superato definitivamente la disciplina delle collaborazioni a progetto, abrogando gli articoli da 61 a 69-bis del Dlgs 276/2003.

Al netto di ipotesi particolari individuate dallo stesso Jobs act e, segnatamente, di collaborazioni regolamentate da accordi collettivi a determinate condizioni, collaborazioni con professionisti iscritti a ordini professionali, collaborazioni con componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società o partecipanti a collegi/commissioni e collaborazioni rese in favore di associazioni dilettantistiche o società sportive (articolo 2, comma 2), le norme sui cosiddetti «Co.co.pro» continueranno a trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina (e fino alla scadenza).

Ebbene, in assenza della configurazione di una nuova forma contrattuale in senso analogo, il decreto ha fatto salve le forme di collaborazione regolate dall’articolo 409 del Codice di procedura civile, sancendo, di fatto, un vero e proprio ritorno alla figura originaria di Co.co.co. e, quindi, alla cosiddetta parasubordinazione. Giova ricordare che, nell’individuare le controversie comprese nell’ambito di applicazione del rito speciale del lavoro, il richiamato articolo 409 cita, tra le altre, quelle relative a rapporti di collaborazione che «si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato», con l’ulteriore specificazione che il concetto di coordinazione richieda un’organizzazione autonoma dell’attività lavorativa da parte del collaboratore. Si è assistito, con ciò, ad una sorta di liberalizzazione delle collaborazioni, posto che, dalla generica definizione operata dall’articolo 409, non emerge la prescrizione di particolari vincoli e presupposti, qual era l’individuazione di un progetto nell’ambito della “riforma Biagi”.

In questo senso, l’unico intervento del legislatore del 2015 atto a prevenire gli abusi nell’adozione di una simile forma contrattuale è rappresentato dall’articolo 2, ove prevede che: «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro», disposizione che ha, di fatto, recepito un orientamento giurisprudenziale più che consolidato in materia di indici della subordinazione.

Si segnala infine che, con l’abrogazione della disciplina dei Co.co.pro. ex Dlgs 276/2003, oltre alla necessaria definizione di un progetto, siano, altresì, venute meno anche le ulteriori tutele precedentemente riservate al collaboratore, tra cui, in particolare, il corrispettivo minimo e alcune limitazioni alla facoltà di recedere da parte del committente (al quale era concesso esercitare il recesso soltanto in caso di giusta causa o inidoneità del collaboratore alla realizzazione del progetto).

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