Contrattazione

Studi professionali, straordinari a gestione flessibile

di Alessandro Rota Porta

Negli studi professionali il tetto agli straordinari è più basso di quello previsto per legge ma per affrontare i picchi di superlavoro esistono diversi meccanismi di flessibilità.

Il lavoro straordinario è regolato dagli articoli 77 e 78 del Ccnl degli studi professionali. L’articolo 77 dispone, in via generale, che le mansioni siano svolte dal lavoratore durante il normale orario di lavoro: si tratta di un suggerimento celato affinché il ricorso allo straordinario mantenga un carattere di eccezionalità.

Sul piano della regolamentazione, con riferimento ai profili retributivi, le ore di lavoro straordinario devono essere compensate con la quota oraria della normale retribuzione più una specifica maggiorazione percentuale: il contratto collettivo nazionale fissa maggiorazioni differenziate a seconda che il lavoro straordinario venga prestato in ore diurne feriali, festive, notturne feriali o notturne festive, ovvero che la prestazione superi o meno un certo limite giornaliero.

Le maggiorazioni

In primo luogo, il Ccnl prevede una maggiorazione del 15% della normale retribuzione per le ore di straordinario ordinarie e per le ore di lavoro eccedenti le 8 ore giornaliere.

Pertanto, il datore è tenuto a riconoscere la maggiorazione retributiva del 15% per tutte le prestazioni che superino le 40 ore settimanali o il diverso orario programmato nella settimana in regime di flessibilità (si veda l’articolo a fianco).

La stessa percentuale di maggiorazione si applica alle ore di lavoro eccedenti l’ottava giornaliera, anche nell’ipotesi in cui queste siano compensate da periodi di non lavoro e non possano quindi tecnicamente definirsi lavoro straordinario.

Sempre l’articolo 78 del Ccnl stabilisce che il compenso del lavoro straordinario deve essere liquidato entro il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato. Qualora ci si trovi di fronte ad una articolazione multiperiodale dell’orario o di utilizzo della banca ore, va tenuto conto del mese successivo a quello in cui si è verificata la scadenza del periodo di riferimento.

Passando alle soglie di ricorso allo straordinario, è l’articolo 77 del contratto a fissare un limite massimo annuale nella misura di 200 ore, inferiore a quello di 250 ore previsto dalla normativa in materia (Dlgs 66/2003) e applicabile in assenza di regolamentazione collettiva.

Il sistema delle medie

Il contratto consente anche un’altra modalità operativa, ossia l’adozione di un regime multiperiodale: il datore di lavoro ha la possibilità di pianificare orari settimanali superiori ed inferiori a 40 ore, calcolando l’orario normale settimanale di lavoro in relazione alla durata media delle prestazioni lavorative eseguite nel corso di sei mesi.

Questa disposizione consente che in una certa settimana il dipendente possa lavorare per un numero di ore superiore a 40, senza che le ore eccedenti la quarantesima siano imputabili al lavoro straordinario, purché nell’arco dei sei mesi la media delle ore lavorate sia comunque pari a 40.

Il ricorso a questo sistema presuppone che il datore effettui una programmazione ad hoc: nella pratica, deve comunicare ai dipendenti l’eventuale variazione in eccesso dell’orario settimanale rispetto a quello concordato, al più tardi, entro il primo giorno lavorativo della settimana, di modo da poter escludere le ore di lavoro in più richieste dall’applicazione della disciplina del lavoro straordinario.

È bene precisare come – in questa ipotesi – fermo restando il rispetto del tetto delle 48 ore medie, non sussistono limiti di durata del lavoro settimanale, fatto salvo il riconoscimento al lavoratore del diritto di legge a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.

Inoltre, anche in regime di flessibilità multiperiodale, costituisce straordinario ogni ora di lavoro effettuata oltre l’orario settimanale programmato. Ad esempio, se in una settimana è previsto un orario di 44 ore, il lavoro espletato fino alla quarantaquattresima ora continua ad essere ordinario, mentre quello reso a partire dalla successiva si considera straordinario.

Infine, per quel che concerne le ore di lavoro festivo, ordinarie e straordinarie, l’articolo 78 del contratto stabilisce una maggiorazione del 30 per cento.

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