Contrattazione

Status di co.co.co non vincolante per i lavoratori della gig economy

di Giampiero Falasca

Entrata in vigore in due tempi delle nuove regole per i lavoratori della gig economy e i fattorini che consegnano cibi e beni a domicilio (i cosiddetti rider).

Le norme del decreto legge 101/2019 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, infatti, sono in vigore da oggi solo per la parte in cui si precisa che ai lavoratori delle piattaforme anche digitali (tutti, non solo quelli impegnati nella consegna di cibo e prodotti) si applicano le norme contenute nell’articolo 2, comma 1 del Dlgs 81/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs act.

Con questa previsione il legislatore sceglie di rafforzare e sostenere gli orientamenti della giurisprudenza che hanno considerato lecito l’utilizzo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per i lavori della gig economy. La norma, tuttavia, non individua una qualificazione vincolante e definitiva per tali rapporti, ma deve essere letta come un semplice “suggerimento” del legislatore. Suggerimento che, in quanto tale, potrà essere smentito, caso per caso, in presenza di elementi di fatto utili a conferire una qualificazione differente dal lavoro parasubordinato ai singoli rapporti.

Entreranno in vigore in un periodo più lungo – precisamente, dopo 180 giorni dall’approvazione della legge di conversione del decreto – le regole di natura retributiva dedicate espressamente a una specifica categoria dei lavoratori digitali, i rider, intesi come i «prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato» che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, attraverso piattaforme anche digitali.

La principale forma di tutela stabilita dal decreto, da questo punto di vista, riguarda il meccanismo di calcolo del corrispettivo: i collaboratori potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. La retribuzione base oraria dovrà essere riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il fattorino accetti almeno una chiamata.

I contratti collettivi potranno definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi; al fine di evitare i tanti nodi interpretativi che accompagnano le nuove regole, sarebbe opportuno che tali intese fossero sottoscritte prima dell’entrata in vigore effettiva delle nuove norme.

Il decreto si preoccupa, inoltre, di estendere ai rider la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I relativi adempimenti dovranno essere attuati dalle imprese che si avvalgono delle piattaforme digitali, che sono individuate anche come il soggetto che - a proprie spese – dovrà attuare le misure previste dal Testo unico sicurezza sul lavoro.

Il premio di assicurazione a carico delle imprese soggette all’obbligo di copertura dovrà essere determinato (come prevede l’articolo 41 del Dpr 1124/1965) in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta, tenendo conto - come base di computo - del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Il decreto crisi

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