Contrattazione

Recupero per chi stabilizza il lavoratore entro sei mesi

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Nel perimetro dei rapporti di lavoro a termine, vi sono alcune tipologie che, essendo già state escluse dall’applicazione del contributo addizionale introdotto dalla legge 92/2012, restano altrettanto fuori dall’assoggettamento all’incremento dello stesso contributo sui rinnovi, previsto dal Dl 87/2018. Si tratta dei rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, di quelli assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli stagionali di cui al Dpr 1525/1963 (quelli disciplinati dai Ccnl sono invece coinvolti).

Anche il comparto del lavoro domestico non è toccato dalla maggiorazione della contribuzione addizionale, per espressa previsione del Dl 87/2018. Costituiscono un’eccezione al versamento dell’incremento dell’addizionale sui rinnovi, anche alcune fattispecie di rapporti a tempo determinato, sebbene facciano comunque scattare il contributo addizionale ordinario. Tra queste, figurano le assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, purché stipulati da: università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione, enti privati di ricerca.

Ci sono poi casi nei quali il contributo addizionale e, di conseguenza, la maggiorazione del Dl 87/2018, possono essere restituiti ai datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato i lavoratori a termine, per i quali sono state pagate le somme. Più nel dettaglio, la restituzione opera – con riferimento al contratto riferito all’ultimo rinnovo – sempre successivamente al decorso del periodo di prova e, per quanto riguarda la riassunzione, se questa avviene entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

Per calcolare l’ammontare della restituzione, si deve decurtare dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.

Inoltre, per ottenere il recupero dell’aumento del contributo addizionale riferito all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato - intervenuto prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato - occorre procedere insieme con il recupero del contributo addizionale dell’1,40%. Con la denuncia Uniemens, va indicata la codifica «L810» - avente il significato di «recupero contributo addizionale articolo 2, comma 30, della legge 92/2012» - nell’elemento CausaleAcredito, di AltreACredito, di DatiRetributivi.

Infine, con la circolare 121/2019, l’Inps ha fornito le istruzioni per il versamento dell’incremento dell’addizionale, da parte delle aziende sospese o cessate, riferito al periodo intercorso tra l’entrata in vigore della norma e agosto 2019: queste avranno tempo fino al 16 dicembre 2019 (senza aggravi) per pagare le somme dovute, usando la procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).

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