Contrattazione

Con il decreto crisi rider di serie A e B

di Giampiero Falasca

Il decreto sui rider potrebbe dare vita a due categorie differenti di lavoratori del settore: quelli etero-organizzati che sono destinatari delle tutele previste dal Jobs act, e quelli occasionali cui si applicano le misure (meno incisive) previste dal decreto legge 101/2019. Questo il dubbio sollevato dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella memoria consegnata alla Commissione lavoro del Senato.

Il decreto legge stabilisce che ai rider trovi applicazione l’articolo 2 del Dlgs 81/2015: tale norma assicura ai collaboratori coordinati e continuativi, in presenza della etero-organizzazione, le tutele tipiche del lavoro subordinato. In presenza di questo meccanismo, secondo la memoria, il nuovo articolo 47 bis del Dlgs 81/2015 (introdotto dal medesimo decreto 101), nella parte in cui definisce le tutele per i rider, sarebbe applicabile solo ai fattorini “occasionali”, quelli cioè che non rientrano nel campo di applicazione del Jobs act.

Per identificare quest’ultima platea, l’Ispettorato suggerisce di prendere spunto dalla direttiva Ue 2019/1152, utilizzando il criterio delle tre ore di lavoro medio a settimana in un periodo di quattro settimane: tale meccanismo dovrebbe essere usato per identificare i collaboratori destinatari delle (minori) tutele del Dl 101/2019.

L’Ispettorato mette in luce, inoltre, possibili criticità applicative in merito al mezzo di trasporto utilizzato per la consegna dei beni. Il riferimento al Dlgs 285/1992, utilizzato dal decreto legge 101 per identificare i rider, lascerebbe infatti fuori dal campo di applicazione tutti quei soggetti che, pur in minoranza e pur svolgendo la medesima attività, utilizzano mezzi di trasporto diversi (ad esempio un’autovettura).

L’Inl suggerisce, inoltre, di introdurre un obbligo di formalizzazione per iscritto degli obblighi contrattuali, indicando esplicitamente la persona fisica sulla quale ricadono i doveri in materia lavoristica assunti dalla persona giuridica parte contrattuale (il rappresentante legale di una società non è sempre il responsabile degli obblighi connessi al rapporto di lavoro).

Con riferimento alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato suggerisce di stabilire espressamente quali obblighi – e quindi quali disposizioni – debbano essere applicati in relazione alla attività̀ svolta. Tale precisazione sarebbe utile a evitare dubbi applicativi: se le misure di sicurezza per i rider rientrassero nel campo di applicazione del Jobs act, infatti, ci sarebbe un vuoto di tutela perché il Dlgs 81/2008 stabilisce che lo stesso trova applicazione nei confronti dei collaboratori «ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente» (articolo 3, comma 7).

Se, invece, le misure di sicurezza trovassero applicazione a prescindere dalla qualificazione del rapporto, andrebbero calibrati al meglio i numerosi obblighi oggi a carico dei datori di lavoro.

La memoria dell'Ispettorato nazionale del lavoro

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