Contrattazione

Premi di produttività al 10% con risultati incrementali

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Le aziende che dopo l'entrata in vigore della legge 208/15 avevano in essere accordi non conformi alla disposizione normativa e li hanno adeguati gli anni successivi (con accordi seguenti), possono applicare la detassazione del premio di risultato (Pdr) ma solo con riferimento ai premi maturati dopo la stipula degli accordi integrativi. Così si è espressa l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello numero 456/2019. Oggetto dell'istanza è il diritto ad applicare la detassazione sui Pdr rispondenti ai criteri introdotti dalla legge 208/15, la quale dal 2016 richiede il conseguimento da parte dell'azienda di un risultato incrementale che può riguardare la produttività, la redditività, la qualità, l'efficienza o l'innovazione, in linea con quanto stabilito dal contratto aziendale o territoriale, da verificare attraverso gli indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione.

Il caso di specie
Dopo l'entrata in vigore della legge 208/15, nel settembre del 2016, il datore di lavoro aveva stipulato un accordo aziendale in cui si prevedeva l'erogazione di Pdr variabili nel triennio 2016-2018. Nel medesimo accordo si stabiliva, inoltre, che i Pdr venissero erogati solo agli operai, con un anticipo del 30% all'inizio dell'anno di riferimento e con il saldo (70%) nei primi mesi dell'anno successivo. L'intesa, pur essendo stata sottoscritta in epoca posteriore al 1° gennaio 2016 e con la previsione di un criterio multiplo di valorizzazione delle performances, in realtà non risultava essere perfettamente allineata alle nuove regole che, dal 2016, disciplinano il riconoscimento della detassazione. Ciò aveva indotto l'impresa a stipulare, agli inizi di luglio del 2018, un nuovo accordo con cui erano stati introdotti degli indicatori utili ai fini della verifica del soddisfacimento del requisito di incrementalità voluto dalla citata legge 208/15. Nel documento non si rileva ma si ritiene che la nuova intesa sia stata regolarmente depositata nei 30 giorni successivi, con le regole vigenti al momento.

Il quesito
Il dubbio, che la società ha voluto dissipare con l'aiuto dei tecnici del Mef riguarda solo il periodo di imposta 2018. In particolare, l'azienda ha chiesto se il Pdr relativo a tale periodo - con esclusivo riferimento alla sola quota corrisposta a conguaglio nel corso 2019, pari al 70% del premio totale, potesse essere detassato. Inoltre, a parità di condizioni, se la facilitazione potesse trovare applicazione anche per gli anni a venire. Visto peraltro che – con molta probabilità - l'erogazione del premio al momento della presentazione dell'istanza era già avvenuta applicando la tassazione ordinaria, il datore di lavoro ha voluto sincerarsi di poter recuperare la facilitazione in sede di conguaglio di fine anno.

Il parere dell'Agenzia
Nella prima parte della risposta l'Agenzia ripercorre l'iter normativo dell'istituto nella configurazione assunta a dal 2016. Viene posto l'accento sulla necessità che l'erogazione delle somme (detassate) avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli stipulati con le Rsa ovvero le Rsu sempre che gli stessi prevedano criteri di misurazione e verifica degli incrementi, rispetto a un periodo congruo definito dall'accordo. Facendo leva sul fatto che la funzione incentivante si può ritenere assolta se sia la maturazione che l'erogazione del premio si realizzano successivamente alla stipula del contratto, l'Agenzia ha ritenuto ammissibile la detassazione per il 2018 solo sul 50% dei Pdr vista la parziale vigenza dell'accordo modificativo. I tecnici si sono, inoltre, espressi positivamente sulla possibilità di recupero dell'agevolazione fiscale in sede di conguaglio di fine anno.

La risposta n. 456/2019 dell'agenzia delle Entrate

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