Contrattazione

Non è più decisivo che la prestazione sia solo personale

di Marcello Floris

Con la collaborazione coordinata e continuativa (Cococo) il lavoratore si impegna a svolgere continuativamente una prestazione prevalentemente personale a favore di un committente e in coordinamento con esso, senza che sussista un vincolo di subordinazione. La subordinazione consiste secondo consolidatissima giurisprudenza nella soggezione del lavoratore al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che realizza l’eterodirezione della prestazione lavorativa.

Le Cococo
La collaborazione coordinata e continuativa rientra nell’ambito della parasubordinazione, differenziandosi dal rapporto di lavoro dipendente per l’assenza del vincolo di subordinazione, ma anche dal lavoro completamente autonomo e dall’attività imprenditoriale. La disciplina delle Cococo si applica, tra altre ipotesi, alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi, o all’attività dei componenti di organi di amministrazione e controllo delle società o anche se esistono accordi collettivi nazionali che prevedono discipline specifiche sul trattamento economico e normativo dei collaboratori, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative del settore.

Le tutele dei subordinati
Dal 1° gennaio 2016 in caso di stipulazione di un contratto di Cococo in ipotesi diverse da quelle indicate si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato in caso di prestazioni di lavoro:
esclusivamente personali (quindi senza l’aiuto di altri soggetti) e ora con il Dl 101/2019 anche prevalentemente personali;
le cui modalità sono organizzate dal committente; 
continuative, cioè che si ripetono in un determinato arco temporale per conseguire un risultato utile.

Se viene accertata la contestuale presenza delle caratteristiche indicate, al rapporto si applicano tutti gli istituti legali e contrattuali del lavoro subordinato.

Più in generale, le caratteristiche della prestazione sono:
l’autonomia: cioè definizione di tempi e metodi del lavoro rimessa principalmente al collaboratore; la collaborazione: svolgimento della prestazione in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell’imprenditore;
il coordinamento: possibilità per il committente di dare direttive al collaboratore nei limiti della sua autonomia professionale, collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente. E’ escluso l’inserimento strutturale del collaboratore nell’organizzazione gerarchica dell’impresa, mentre è possibile che il collaboratore utilizzi locali e attrezzature del committente;
la continuità: la prestazione non deve essere occasionale, ma comporta un impegno costante del collaboratore;
la personalità della prestazione: occorre la prevalenza dell’apporto lavorativo del collaboratore, che può impiegare altri mezzi o sistemi, purché non venga meno la preminenza della sua personale partecipazione né l’unicità della responsabilità a suo carico.

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