Contrattazione

Contrattazione per i fattorini a rischio Ue

di Adalberto Perulli

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015 sono stati introdotti livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali, definite come «i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione».

Qui c'è una possibile contraddizione della norma: se le piattaforme determinano le modalità di esecuzione della prestazione, si dovrebbe ricadere automaticamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 (se non addirittura nella subordinazione, visto che la piattaforma fissa anche il compenso), ciò che rende del tutto inutile stabilire livelli minimi di tutela, dovendosi comunque applicare tutte le garanzie del lavoro subordinato.

Secondo la nuova disposizione, i contratti individuali di lavoro dei rider autonomi sono provati per iscritto e i prestatori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. In caso di violazione di tali obblighi informativi il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.

Per quanto riguarda l'entità del compenso e le sue forme, la legge rinvia ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per definire criteri di determinazione del corrispettivo complessivo, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.

L'apertura verso la contrattazione collettiva nell'ambito di attività genuinamente autonome appare tuttavia problematica, non tanto per la mancanza di norme generali che espressamente riconoscono i diritti sindacali di organizzazione e contrattazione collettiva a favore dei lavoratori autonomi, quanto per il conflitto con il diritto europeo della concorrenza che – nell'interpretazione della Corte di giustizia europea – riconduce i lavoratori autonomi genuini nell'ambito della nozione di impresa.

In mancanza di contratti collettivi i lavoratori non possono essere retribuiti a cottimo (vale a dire in base alle consegne effettuate) e deve essere loro garantito sia un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, sia un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro notturno, festivo o reso in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

È prevista, inoltre, l'applicazione della disciplina antidiscriminatoria e a tutela della libertà e dignità del lavoratore prevista per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma. Il legislatore interviene poi sul discusso tema dell'esclusione dalla piattaforma e sulle riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione, sancendo tali prassi come illegittime e, quindi, vietate.

Oltre alla tutela dei dati personali in conformità alle disposizioni sovranazionali e interne, ai prestatori autonomi delle piattaforme viene estesa la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui premio è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è infine tenuto nei confronti dei platform worker al rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con questo intervento, in sostanza, sono state poste alcune norme minime di tutela a favore di lavoratori delle piattaforme volte a sanare le contraddizioni più acute di un settore in cui la qualificazione del rapporto nel senso dell'autonomia privava i rider di ogni tutela lavoristica di base; a tali norme si affiancano naturalmente quelle generali di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale previste dalla legge 81/2017.

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