Contrattazione

L'attività prevalentemente personale esclude la subordinazione dei co.co.org

di Adalberto Perulli

Con l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 101/2019, sono due le principali innovazioni riguardanti le collaborazioni etero organizzate.

La prima: la prestazione di lavoro non è più «esclusivamente» ma «prevalentemente» personale. L'intervento è molto significativo per la sua portata sistematica, specie con riferimento alla nota querelle dottrinale che opponeva chi sosteneva che l'articolo 2 del Dlgs 81/2015 rivestisse natura di norma ampliativa della fattispecie di subordinazione, a quanti ritenevano che la norma fosse “apparente” e non modificasse in alcun modo il campo di applicazione delle tutele, e infine coloro che ritenevano l'articolo 2 quale norma che estende le tutele del lavoro subordinato a una nuova categoria di collaborazioni autonome.

L'aver modificato l'inciso «esclusivamente» con «prevalentemente» sembra confermare la bontà di quest'ultima tesi (già peraltro fatta propria dalla Corte d'appello di Torino nel noto caso Foodora): infatti la natura prevalentemente personale della prestazione è del tutto incompatibile con la fattispecie di subordinazione (in base all'articolo 2094 del codice civile, è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga a collaborare prestando il proprio lavoro), mentre la prevalente personalità della prestazione è tipologicamente prevista sia dalla fattispecie generale del lavoro autonomo (articolo 2222 del codice civile, ove l'opera/servizio è resa con lavoro prevalentemente proprio) sia dalle collaborazioni coordinate e continuative (articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile, ove ricorre il carattere prevalentemente personale della prestazione).

Il prestatore di lavoro etero organizzato dal committente, di cui all'articolo 2, è sicuramente un lavoratore autonomo, che potrà svolgere la propria attività avvalendosi di apporti organizzativi non solo compatibili con il lavoro autonomo “esclusivamente personale” (per esempio uno smartphone o un computer) ma anche superiori a tale soglia minima, senza tuttavia sconfinare nell'apporto tipicamente imprenditoriale caratterizzato per la presenza di un'organizzazione di mezzi e/o persone e/o capitali che elimina la prevalenza dell'apporto lavorativo.

La prevalente personalità della prestazione è stata sempre intesa con riferimento al processo auto organizzatorio dell'attività resa dal lavoratore autonomo, esprimendosi non solo sotto il profilo meramente quantitativo (come prevalenza rispetto al capitale investito o al numero di eventuali dipendenti) ma anche qualitativo, relativo cioè al rilievo assunto dalla prestazione d'opera nel contesto organizzativo.

Diversamente da quanto accade normalmente nell'ambito del lavoro autonomo, tuttavia, nel caso dell'articolo 2 – essendo la prestazione organizzata dal committente – deve ritenersi che i fattori impiegati dal prestatore (in principio espressione dell'auto organizzazione del lavoratore autonomo) rientrano anch'essi nella sfera dell'organizzazione del committente.

La seconda innovazione riguarda la soppressione delle parole «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro», onde l'etero organizzazione della prestazione non riguarda più necessariamente i tempi e il luogo, ma solo le modalità esecutive dell'attività. Questa innovazione rende più facile la distinzione della fattispecie rispetto al lavoro subordinato, dove l'esercizio del potere direttivo normalmente attiene anche ai tempi e al luogo di esecuzione della prestazione.

La nuova formulazione agevola quindi la riconduzione dei rider all'area delle collaborazioni etero organizzate in quanto la versione previgente poteva portare a escludere da quest'ambito normativo quei soggetti che liberamente scelgono la collocazione temporale della prestazione nell'ambito di fasce orarie indicate dal committente e non risultano vincolati a seguire un percorso predeterminato.

Dopo il primo periodo dell'articolo 2 la novella dispone che le relative disposizioni si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali. La precisazione non è decisiva, posto che nelle nuove strutture imprenditoriali che impiegano algoritmi a fini produttivi (piattaforme) l'organizzazione della prestazione avviene naturalmente attraverso applicazioni digitali, ma è comunque utile per fugare ogni dubbio circa l'esistenza di poteri organizzativi in capo alla piattaforma.

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