Contrattazione

Consegne a domicilio, fattorini localizzabili

di L.Cai.

Nulla osta dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) alla dotazione individuale e all’uso di un’applicazione da parte dei “driver” occupati nelle consegne a domicilio.

L’applicazione, secondo la nota Inl del 12 novembre scorso, dovrà essere finalizzata a specifiche esigenze organizzative e produttive e, tra l’altro, potrà consentire al lavoratore la visualizzazione delle consegne da effettuare e quelle effettuate durante la giornata lavorativa. Il sistema, agevolando la localizzazione del lavoratore in caso di emergenza e potendo questi comunicare con il proprio datore anche per riferire eventuali anomalie del veicolo, nonché per chiedere soccorso in caso di eventuale incidente o malore, potrà con ciò assicurare tutte le eventuali altre esigenze, anche in materia di sicurezza sul lavoro.

L’applicativo, che non dovrà permettere la “geolocalizzazione” continua del lavoratore, ma si attiverà solo al momento della consegna della merce e per il tempo necessario per la richiesta di intervento da parte dello stesso lavoratore, sarà consentito, in base all’articolo 4 della legge 300/1970, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato competente per territorio, il quale detterà le modalità di uso di tali applicazioni.

In questa seconda ipotesi l’Inl, per evitare possibili difformità di provvedimenti autorizzativi da parte degli Ispettorati interessati, salvo situazioni particolari, ha poi indicato le condizioni che dovranno contenere i provvedimenti autorizzativi, fatta salva la facoltà dello stesso Ispettorato di verificare il corretto utilizzo dell’applicativo. In particolare:

l’azienda dovrà dare informativa scritta ai lavoratori sulle modalità di funzionamento, sull’effettuazione dei controlli e sulle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;

le eventuali modifiche alle modalità di funzionamento, di conservazione di dati e la loro gestione, andranno comunicate e preventivamente autorizzate in base all’articolo 4 della legge 300/1970;

l’installazione e l’utilizzo dell’applicativo, nonché il trattamento a conservazione e protezione dei dati e delle informazioni raccolte, dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali;

l’accesso ai dati raccolti dall’applicativo, consentito solo per le finalità sopra rappresentate, da parte dei soggetti incaricati, deve essere tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione. I “log di accesso” vanno conservati per un congruo periodo;

la conservazione dei dati dovrà avvenire per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.

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