Contrattazione

Necessario ripensare le clausole di tutti i contratti

di Giampiero Falasca

I nuovi obblighi legali sugli appalti impongono una profonda revisione degli schemi contrattuali adottati dalle imprese per gestire le esternalizzazioni: questo cambiamento riguarderà sia gli appalti interessati dalle nuove procedure, sia quelli che non rientrano nel campo di applicazione del decreto fiscale (Dl 124/2019, convertito dalla legge 157/2019).

Per quanto riguarda gli appalti soggetti ai nuovi obblighi, le parti dovranno, innanzitutto, preoccuparsi di identificare con precisione qual è la platea dei lavoratori coinvolti e quali sono le retribuzioni da prendere come base di computo ai fini fiscali e contributivi. In questo ambito, si dovranno prevedere anche forme di controllo che, di norma, sarebbero incompatibili con l’autonomia dell’appaltatore ma che ormai sono indispensabili ai fini della verifica della congruità dei versamenti fiscali del fornitore.

La tutela del committente

I nuovi accordi contrattuali dovranno, inoltre, ripensare i meccanismi normalmente previsti a tutela del committente per verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali (e non solo) da parte degli appaltatori (e degli eventuali subappaltatori).

Questi meccanismi, oggi declinati in forme molto differenti nei contratti di appalto utilizzati dalle imprese, dovranno necessariamente convergere (quanto meno per la parte relativa agli oneri fiscali) verso il meccanismo di controllo tipizzato e reso obbligatorio dal decreto fiscale. Pertanto, i contratti non potranno prevedere meccanismi meno rigorosi rispetto a quello previsti dalla nuova normativa: obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o subappaltatrice copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente dei lavoratori impiegati nell’appalto stesso.

La sospensione dei pagamenti

Un altro effetto rilevante delle nuove regole riguarda il meccanismo di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti. L’effetto sospensivo si verificherà sempre, a prescindere dalla sua previsione nel contratto di appalto: sarà opportuno, tuttavia, redigere degli accordi coerenti con questo sistema, evitando di includere clausole o regole che potrebbero andare in contrasto con il nuovo vincolo.

Le parti dovranno anche disciplinare i meccanismi di recupero da parte del committente degli eventuali danni subiti a causa dell’inadempiento dell’appaltatore: il blocco automatico dei pagamenti, infatti, pur essendo pensato per tutelare il committente potrebbe causare proprio a questo soggetto grossi danni. Basti pensare al caso in cui si verificasse il blocco dell’intera filiera produttiva per via dell’eventuale blocco del pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, da parte degli appaltatori colpiti dalla carenza di liquidità.

Come accennato, le nuove regole imporranno una revisione dei contratti anche in relazione agli appalti di opere o servizi che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 4 del Dl 124/2019.

Per queste situazioni, infatti, sarebbe utile (onde evitare possibili contestazioni al riguardo) chiarire i motivi dell’esclusione, precisando - ad esempio - quali sono le ragioni di fatto che consentono di escludere il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente oppure l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.

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