Contrattazione

Retribuzioni convenzionali con aumento contenuto

di Roberto Rocchi e Marco Strafile

Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio è stato pubblicato il decreto interministeriale 11 dicembre 2019 con cui sono state fissate le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all'estero a valere per il 2020.
Tali imponibili forfettari crescono in misura generalizzata dello 0,8% e confermano il trend di rallentamento degli incrementi annuali, in flessione rispetto al 2019 (+1,2% sul 2018) e al 2018 (+1,7% sul 2017); non si registrano, inoltre, novità in relazione alla struttura delle tabelle allegate al decreto, in termini di settori di attività, di qualifiche lavorative e di stratificazione delle fasce di retribuzione nazionale.
Il regime delle retribuzioni convenzionali per il lavoro all'estero è stato introdotto dalla legge n. 398/1987, volta a garantire una copertura previdenziale nei confronti di dipendenti inviati a lavorare in Paesi extracomunitari con cui l'Italia non ha stipulato accordi in materia di sicurezza sociale o con i quali sono in vigore convenzioni cosiddette “parziali” (che non coprono, cioè, tutti gli eventi previsti dal sistema previdenziale italiano). Si ricorda che i lavoratori interessati non sono solo gli italiani, ma anche i cittadini comunitari e quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo o in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro, cosi come chiarito dall'Inps con messaggio n. 995/2012.
Dal 2001 tali valori convenzionali hanno valenza anche in ambito fiscale dovendo, in base all'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, essere utilizzati per determinare il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Le retribuzioni convenzionali sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria, raggruppati per settori omogenei e vengono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto interministeriale.
Per alcune categorie di lavoratori a ciascun livello di inquadramento corrisponde una retribuzione convenzionale imponibile, mentre per altri (operai e impiegati - dei settori industria, autotrasporto e spedizione merci - quadri, dirigenti e giornalisti) la stessa è collegata ad una determinata fascia retributiva.
Al fine di individuare la retribuzione convenzionale su cui applicare i contributi e le imposte occorre considerare quanto segue:
a) per gli operai e gli impiegati (ad eccezione di quelli appartenenti ai settori “industria” e “autotrasporto e spedizione merci”) il valore forfetario (unico per ciascuna categoria di inquadramento) è determinato collocando il lavoratore nella rispettiva qualifica settoriale prevista nella specifica tabella allegata al decreto;
b) per gli operai e gli impiegati dei settori “industria” e “autotrasporto e spedizione merci”, per i quadri, per i dirigenti e per i giornalisti, esistono fasce di retribuzione nazionale, a ciascuna delle quali corrisponde un reddito di riferimento. In tal caso, prima di individuare l'imponibile convenzionale, occorre verificare in quale fascia retributiva si posiziona il lavoratore, in relazione al proprio livello stipendiale. In merito si ricorda come l'Inps, nelle circolari di commento ai decreti di fissazione delle retribuzioni convenzionali, rinvii al parere espresso dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (si veda la circolare Inps circolare 21 marzo 1990, n. 72) secondo cui, nel determinare la retribuzione nazionale (al fine di individuare la fascia reddituale di pertinenza), occorrerebbe non considerare quegli emolumenti (come ad es. l'indennità estero) erogati in funzione dell'assegnazione all'estero.
In base all'articolo 3 del decreto i valori convenzionali sono divisibili in ragioni di 26 giornate nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero che avvengano nel corso del mese e sui medesimi importi (articolo 4) dovrà essere liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione dei lavoratori rimpatriati.

Le retribuzioni convenzionali per il 2020

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