Contrattazione

Radio-tv, l’indicazione del programma non giustifica il contratto a termine

di Mario Fusani


La Cassazione, con la sentenza 26604/2019, si è pronunciata a favore del riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato per un dipendente di un’impresa radiotelevisiva, assunto con contratto a termine. Il dipendente aveva già ottenuto un doppio parere favorevole: il Tribunale di Roma, infatti, aveva accolto il ricorso presentato dalla dipendente dichiarando la nullità del termine apposto al contratto di lavoro obbligando la parte resistente alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non ritenendo soddisfacente la motivazione dell’impresa radiotelevisiva secondo cui la scelta del contratto a termine era connessa alla realizzazione di un programma, indicato nel contratto stesso, e di una stagione televisiva a cui il lavoratore sarebbe stato addetto.

L’iter giudiziario
A seguito del ricorso, presentato dall’impresa radiotelevisiva alla sentenza di primo grado, anche la Corte d'Appello di Roma aveva rigettato l’appello confermando la sentenza del Tribunale di Roma con conseguente conversione del contratto da tempo determinato a indeterminato. La Corte territoriale aveva, infatti, ritenuto che il contratto non fosse rispondente ai requisiti di legge considerato che la realizzazione di programmi, anche informativi, costituisce attività tipica della società appellante, e quindi la mera indicazione del titolo del programma non può ritenersi in alcun modo idonea a chiarire perché si fosse resa necessaria la prestazione a tempo determinato della lavoratrice.

L’impresa radiotelevisiva, in seguito, aveva proposto ricorso in Cassazione: la Corte ha confermato le precedenti pronunce, ribadendo che il requisito della causale giustificativa non è soddisfatto dalla sola indicazione del programma e della stagione televisiva a cui sarà addetto il lavoratore poiché la realizzazione di programmi radiotelevisivi costituisce la normale attività imprenditoriale dalla datrice di lavoro.
Il requisito normativo della specificazione scritta della causale giustificativa dell'apposizione del termine (articolo 1 del Dlgs 368/2001) non può ritenersi osservato mediante tale generico riferimento.

Le dinamiche del comparto
Sebbene il giudice abbia riconosciuto la deroga al relativo contratto collettivo dei cosiddetti tetti per l’assunzione a tempo determinato per specifici spettacoli, non ha tenuto conto che il comparto del cineaudiovisivo è regolato da dinamiche che sono del tutto differenti da qualsiasi altro settore industriale. La sentenza, infatti, non parte dal presupposto che ogni prodotto audiovisivo è frutto della creatività originaria dell’ idea e la cui realizzazione si concretizza nella specifica creazione di una serie di prodotti individuali, come fossero tutti prototipi. Ciascuno di questi è realizzato da apposite troupe di specialisti che intervengono e sono organizzati proprio per quel prodotto. Il prodotto successivo sarà differente da quello che l’ha preceduto e sarà realizzato con le migliori risorse per quel fine, che potranno essere differenti da quelle della troupe precedente. Ciò accade anche quando i due prodotti audiovisivi siano realizzati dalla stessa società che produce cineaudiovisivi.
A sostegno della ordinarietà del contratto a tempo determinato, concorrono almeno altri due fattori:
- le case di produzione applicano normalmente due contratti collettivi:il Ccnl per i lavoratori del comparto cineaudiovisivo che regolamenta i rapporti a tempo indeterminato di coloro che lavorano in modo trasversale per l’attività della società e non si occupano di un singolo prodotto cineaudiovisivo (personale di staff); l’altro, il Ccnl per i lavoratori delle troupe , invece ha fra i propri capisaldi la realizzazione di prodotti cineaudiovisivi individuati specificamente.
- il sistema previdenziale (ex Enpals, oggi Inps) applicabile ai lavoratori delle troupe, prevede il raggiungimento del massimo contributivo annuo, non già al normale raggiungimento delle 52 settimane di contribuzione, ma “solo” di 120 giornate lavorative.
Questo comporta che anche il legislatore ha preso atto che la discontinuità della prestazione, e quindi i contratti a termine, sono la ordinarietà organizzativa del comparto della produzione cineaudiovisiva.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©