Contrattazione

L’azione unilaterale espone l’azienda alla nullità degli atti

di Daniele Colombo

Che cosa succede se l’impresa, una volta assunto l’impegno di gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali in sede di concessione della garanzia Sace, non mantiene la promessa nel corso del finanziamento ricevuto? E quali sono gli impatti giuslavoristici della violazione del vincolo posto dall’articolo 1, comma 2 lettera l) del Dl 23/2020?

Il venir meno della garanzia

In primo luogo, dall’interpretazione letterale della norma, si deve ritenere che venga meno la garanzia rilasciata dallo Stato, con evidente rischio dell’impresa di dover poi garantire in proprio il finanziamento ottenuto dalla banca o dall’istituto di credito.

La nullità degli atti

In secondo luogo, la formulazione della norma e le ragioni sottese (impedire che i lavoratori possano subire conseguenze negative a seguito delle garanzie per i finanziamenti ricevuti) portano a ritenere che la stessa abbia carattere imperativo. Il finanziamento ottenuto è stato concesso soprattutto per tutelare la forza lavoro e il reddito dei lavoratori, con la conseguenza che la violazione della norma non può che comportare nullità degli atti e/o provvedimenti messi in atto dal datore di lavoro in violazione della disposizione citata. Questo significa, ad esempio, che potrebbe essere accertato come nullo o comunque invalido il licenziamento collettivo intimato in costanza di garanzia Sace senza accordo sindacale. Così come sarebbero nulli (o comunque invalidi) i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo intimati in assenza di cogestione sindacale.

Allo stesso modo, potrebbero essere invalide le cessioni di aziende o di rami d’azienda che comportino il trasferimento di personale. E così via per tutti gli altri istituti che vedono necessariamente coinvolto il sindacato in base alla norma del Dl 23/2020.

L’azione dei sindacati

In caso di iniziativa unilaterale, le organizzazioni sindacali potrebbero anche attivare la procedura per comportamento antisindacale ex articolo 28 della legge 300/1970. Se il datore di lavoro dovesse mettere in atto comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, su ricorso degli organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove si è verificato il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parte e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga presente la violazione, ordina al datore di lavoro con decreto motivato la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti.

In questo senso, quindi, il datore di lavoro che abbia ottenuto il finanziamento con la garanzia Sace, se gestisce i livelli occupazionali unilateralmente, senza accordo sindacale, rischia di incorrere nell’attivazione di questa procedura da parte dei sindacati, per chiedere che il giudice, in via d’urgenza, ordini di revocare o rimuovere gli effetti negativi dei provvedimenti assunti.

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