Contrattazione

Agevolazione intera solo se l’accordo cambia anche l’importo

di Aldo Bottini e Diego Paciello

Poiché l’Amministrazione finanziaria non ha stabilito una data limite oltre alla quale la sottoscrizione di un accordo non potrà più condurre alla detassazione del premio di risultato, è opportuno approfondire i presupposti da soddisfare al momento di sottoscrivere l’accordo e, eventualmente, nel momento in cui si proceda a modificarlo nel corso del periodo di misurazione.

Innanzitutto l’effettiva variabilità: dalla risoluzione 36 emerge chiaramente che, se al momento della sottoscrizione dell’accordo l’azienda non è certa del raggiungimento del risultato incrementale degli obiettivi concordati con le rappresentanze sindacali nell’accordo, indipendentemente da quando quest’ultimo è sottoscritto, l’intero ammontare del premio sarà detassabile. La data di sottoscrizione, dunque, non risulta di per sé un elemento presuntivo sufficiente a stabilire se il premio sarà o meno assoggettabile all’imposta sostitutiva.

Al contrario, però, se il premio non è effettivamente variabile perché rappresentato da un importo garantito, non legato ad esempio al raggiungimento di alcun obiettivo, o al momento della stipula del contratto integrativo si è già certi del raggiungimento degli obiettivi che sono stati individuati dalle parti per misurare produttività, redditività, qualità efficienza e innovazione, l’intero importo erogato sarà da assoggettare a tassazione ordinaria, indipendentemente dalla data di stipula.

Altro tema affrontato nella risoluzione è quello della modifica, nel corso del periodo di misurazione, degli obiettivi non conformi a quanto previsto dalla normativa. A parere di chi scrive, anche per quanto detto sulla risoluzione 456, la modifica degli indicatori al solo fine di riuscire a detassare il premio rappresenta sempre un’operazione potenzialmente elusiva: la normativa di riferimento è stata pensata per premiare l’ottenimento di risultati incrementali attraverso lo stimolo al miglioramento e non, come in precedenza, il salario di produttività.

L’Agenzia individua due diverse fattispecie di modifiche degli accordi in essere: quelle che prevedono il mantenimento invariato del premio previsto nel contratto originario e quelle che prevedono la variazione del premio, adeguato ai nuovi indicatori. Nella prima fattispecie, ricalcante il caso esaminato nella risposta 456 del 2019, l’imposta sostitutiva del 10% prevista dalla legge 208/2015 potrà essere applicata, ricorrendone tutti gli altri presupposti, pro rata, solo alla quota parte del premio corrispondente al periodo intercorrente dalla data di stipulazione dell’accordo modificativo, al termine del periodo di misurazione. Nella seconda fattispecie, sempre che risultino soddisfatti tutti i requisiti normativi, la detassazione potrà essere applicata, invece, sull’intero importo del nuovo premio di risultato. È quindi molto importante, nel caso si decidesse di intervenire in corso di misurazione al cambio degli indicatori, farlo in maniera motivata e tenendo in considerazione quanto espresso nella risoluzione 36.

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