Contrattazione

La detassazione dei premi di risultato scatta con obiettivi stabiliti in anticipo

di Aldo Bottini e Diego Paciello

Con la risoluzione 36/E del 26 giugno 2020, l’agenzia delle Entrate ha risolto i dubbi interpretativi emersi a seguito della precedente risposta a interpello 456 del 31 ottobre 2019, che sembrava aver introdotto un sistema di prorata sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - la cosiddetta detassazione - ai premi di risultato.

I dubbi interpretativi

Da una prima lettura della risposta 456, infatti, poteva emergere che, nel caso in cui si fosse sottoscritto l’accordo durante il periodo di misurazione degli indicatori da cui dipendeva l’erogazione del premio, la quota detassabile sarebbe stata unicamente quella corrispondente al periodo tra la data di stipula e quella di chiusura del periodo di misurazione. Tale interpretazione, oltre a non trovare spazio nel dettato normativo né in nessuna precedente interpretazione ministeriale, avrebbe costretto moltissime aziende ad applicare la normativa agevolativa solo a quota parte dei premi di risultato in erogazione nel 2020 così come, in alcuni casi, addirittura a rivalutare quanto fatto sui premi di risultato degli anni precedenti.

Le finalità antielusive

Una più esegetica analisi della risposta 456 – anche alla luce di quanto contenuto nella 36/E – può condurre a interpretare la stessa come una risposta con finalità antielusive, che ha cercato di arginare condotte abusive e svilenti della norma, rappresentate da una sistematica modifica degli indicatori durante il periodo di misurazione, per ottenere l’applicazione della detassazione, una volta constatata l’impossibilità del raggiungimento dei risultati incrementali previsti nell’accordo originario.

I chiarimenti delle Entrate

L’amministrazione finanziaria, con la risoluzione 36/E, ha chiarito che la data di sottoscrizione del contratto aziendale che istituisce un premio di risultato non ha necessariamente effetti sulla determinazione, in sede di erogazione, dell’ammontare del premio agevolabile in base alla legge 208/ 2015.

Infatti, posto che la norma prevede, come condizione essenziale, che il premio debba essere effettivamente variabile, e quindi che il raggiungimento degli obiettivi di incrementalità a cui è subordinata l’erogazione dello stesso debba essere incerto al momento della sottoscrizione dell’accordo, la risoluzione ha stabilito che non vi è alcuna data ultima oltre la quale le aziende possono sottoscrivere l’accordo e applicare la tassazione sostitutiva, ricorrendone tutte le condizioni previste nella norma, all’intero premio aziendale.

I presupposti per l’agevolazione

Conformemente alla ratio legis, la risoluzione 36/E ha ribadito i due presupposti fondamentali affinché un premio di risultato possa godere della normativa agevolativa. Il prerequisito è che l’erogazione del premio deve essere incerta alla data di stipula dell’accordo integrativo aziendale e deve essere condizionata al conseguimento di un risultato incrementale, misurato in un periodo congruo stabilito dalle parti, degli obiettivi individuati nell’accordo stesso. Il requisito che deve essere soddisfatto, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, al termine del periodo di misurazione è rappresentato dal raggiungimento di un risultato incrementale degli obiettivi previsti nell’accordo.

Viceversa, sempre secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia nella 36/E, nei casi in cui un il premio aziendale non soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa e gli indicatori vengano modificati in corso d’anno, senza disciplinare un nuovo ammontare di premio ad essi correlato, lasciando inalterato quindi quello previsto nel contratto originario, l’imposta sostitutiva sarà applicabile solo alla quota parte di premio riferibile al periodo successivo alla data di sottoscrizione del nuovo contratto.

Sebbene, dunque, resti confermato che i criteri di misurazione degli obiettivi a cui subordinare i premi di risultato debbano essere fissati con ragionevole anticipo rispetto all’eventuale raggiungimento dell’incrementalità degli obiettivi stessi, i chiarimenti da ultimo forniti dall’agenzia delle Entrate potranno certamente rivelarsi utili anche per la formalizzazione o la revisione di accordi per la definizione degli obiettivi a cui subordinare i premi di risultato del 2020, in particolare stanti le circostanze eccezionali e le ripercussioni sui risultati aziendali.

Gli esempi

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