Contrattazione

Più tutele per i distacchi transnazionali

di Giampiero Falasca

Esplicita estensione delle regole sui distacchi trasnazionali alla somministrazione e tutele rafforzate per i distacchi lunghi. Lo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di ieri non stravolge l'impianto del Dlgs 136/2016, ma si limita a rendere più chiari alcuni concetti di fondo che lo compongono.

Viene precisato in maniera esplicita che è soggetta alle procedure previste da tale normativa anche la fornitura di personale da un'agenzia di somministrazione situata in uno Stato membro diverso dall'Italia in favore di un soggetto situato nel nostro Paese (anche appartenente allo stesso gruppo), quando tale operazione venga attuata sotto forma di prestazione transnazionale di servizi diversa dalla somministrazione classica.

Con questa precisazione il legislatore chiarisce la portata tendenzialmente omnicomprensiva della procedura, cercando di evitare che il ricorso a schemi negoziali diversi da quelli “classici” e l'utilizzo disinvolto delle sedi aziendali possa costituire un mezzo per eludere le regole vigenti.

Viene altresì rafforzato il principio di parità di trattamento tra i lavoratori distaccati in Italia e quelli che svolgono le stesse mansioni presso l'impresa ospitante. Per tali soggetti si prevede il diritto all'applicazione delle medesime condizioni di lavoro in merito a una lunga serie di istituti (orario, riposi, congedi, retribuzione, condizioni per la somministrazione, tutela dei minori, parità di trattamento, condizioni di alloggio, rimborsi spese).

Viene introdotta, inoltre, una norma che disciplina il distacco di lunga durata. Secondo tale disposizione, qualora il distacco effettivo superi dodici mesi, ai distaccati si applicano, oltre alle condizioni già vincolanti per periodi inferiori, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali (non sono citati gli aziendali) stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (a eccezione di regole e procure previste per la cessazione dei rapporti, delle clausole di non concorrenza e delle norme sulla previdenza integrativa). Tale periodo può essere esteso a 18 mesi con richiesta motivata da inviare al ministero del Lavoro.

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