Contrattazione

Distacchi semplificati con il contratto di rete

di Giampiero Falasca

In arrivo il contratto di rete a misura di Covid-19. Con l'articolo 43 bis, inserito in fase di conversione in legge del decreto rilancio, è stata modificata la disciplina di questo istituto ed è stata introdotta nel Dl 5/2009 una specifica causale di utilizzo: favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con i provvedimenti adottati dalle autorità in questi mesi per fronteggiare la pandemia.
In presenza di tale presupposto, con il contratto di rete le imprese potranno beneficiare degli importanti vantaggi in termini di flessibilità. In particolare potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità (articolo 30, comma 4 ter, del Dlgs 276/2003), senza dover subordinate tale operazione alla sussistenza di uno specifico interesse del distaccante. Un vantaggio e una deroga notevole rispetto alle regole ordinarie, che consente di utilizzare il distacco come forma di “prestito di personale” molto simile alla somministrazione di manodopera, pur senza dover rispettare le regole generali che governano questo istituto. Vantaggio che, a volte, viene utilizzato anche con forme fraudolente e illecite.
Ma il contratto di rete deve perseguire alcune specifiche finalità. La prima è l'impiego di dipendenti delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro. La seconda consiste nell'inserimento di persone che hanno perso il posto per chiusura di attività o per crisi. La terza consiste nella necessità di assumere figure professionali destinate a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
La nuova disciplina prevede alcune importanti semplificazioni rispetto alle regole ordinarie. Le parti potranno sottoscrivere l'atto senza seguire le forme di pubblicità previste dal comma 4 quater (obbligo di iscrizione del contratto nel registro delle imprese). Tale obbligo viene assolto mediante sottoscrizione del contratto con l'assistenza di organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Cnel, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori. Con questa formula vengono tenute fuori le organizzazioni meno rappresentative.
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno definite le modalità di comunicazione, a cura dell'impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità, istituto proprio del contratto di rete che si sostanzia nella contestuale titolarità del rapporto in capo al soggetto distaccante e, per il periodo del distacco, al soggetto distaccatario.
A parte queste specifiche, ma importanti, innovazioni, il resto della disciplina resta immutato e quindi continuano a trovare applicazione le regole contenute nel Dl 5/2009.

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