Contrattazione

Contratti a termine prorogati anche per sospensione da ferie

di Silvia Ciucciovino ed Enzo De Fusco

La proroga automatica dei contratti a termine scatta anche per i giorni di ferie e non solo per quelli di cassa integrazione e si estende ai rapporti stagionali. È questa la posizione del ministero del Lavoro, espressa con una faq apparsa sul proprio sito internet, che interpreta l'articolo 93, comma 1 bis del decreto rilancio.

Con quest'ultimo è stata disposta la proroga ex lege, indipendentemente dalla volontà delle parti, di tutti i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, per un periodo corrispondente a quello di sospensione della prestazione lavorativa intervenuta nel periodo dell'emergenza epidemiologica. Il riferimento normativo alla “proroga”, porta a escludere dal campo di applicazione della norma tutti i contratti scaduti al 18 luglio, ossia la data dell'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 34/2020. La norma produce effetti, invece, nei riguardi dei contratti stipulati a partire da tale ultima data.

Più problematica è l'applicazione delle disposizioni ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della norma poiché comporta l'obbligo, a spese del datore di lavoro, di mantenimento in vita dei contratti per un periodo pari a quello della sospensione intervenuta (la norma non parla di riduzione oraria). Un obbligo, però, che se fosse confermato non terrebbe conto delle effettive esigenze e necessità della produzione che, anzi, potrebbero risultare addirittura incompatibili con la proroga.

Si pensi a un contratto a tempo determinato con ragione sostituiva per maternità ove la lavoratrice sostituita rientri al lavoro. La proroga ope legis comporterebbe la necessità di mantenere in vita entrambi i rapporti con una vera e propria duplicazione del costo. Ancora, si pensi ai contratti per esigenze stagionali, per i quali la proroga scatta pur essendo venuta meno di fatto l'esigenza, con conseguente inutilizzabilità delle prestazioni lavorative.

Nemmeno potrà farsi affidamento sugli ammortizzatori sociali perché, per come è formulata la disposizione, ogni periodo di sospensione produce un corrispondente periodo di proroga contrattuale con la conseguenza che, più si sospende il rapporto, più lo stesso verrà prorogato di diritto aumentando il costo a carico delle aziende indipendentemente dalla verifica di effettiva utilità delle prestazioni.

Il grado di condizionamento della libertà di iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione) e dell'autonomia privata è così rilevante da sollevare per questa norma più di un dubbio in merito alla legittimità costituzionale. Secondo l'articolo 41, pur nel bilanciamento tra contrapposti interessi, non possono essere imposte all'impresa scelte antieconomiche e, soprattutto non può essere imposto all'azienda, già peraltro in difficoltà, di farsi carico di un costo sociale che non è in grado di sopportare.

Peraltro, l'intervento normativo su situazioni giuridiche già costituite modifica in modo eteronomo le determinazioni contrattuali che le parti hanno previsto nell'esercizio della loro autonomia privata. La libertà di autodeterminazione negoziale dei privati rischia di rimanere compressa in maniera irreversibile da una disposizione a “retroattività impropria”, che perviene all'automatica sostituzione di clausole (quelle sul termine) di contratti già conclusi alterando l'equilibrio negoziale voluto dalle parti.

Una interpretazione della norma compatibile con i principi appena richiamati dovrebbe portare allora a valutarne la portata in modo restrittivo. In primo luogo si dovrebbero considerare rilevanti soltanto i periodi di sospensione della prestazione strettamente connessi all'emergenza Covid e non ad assenze per titoli diversi e dovuti per legge (come le ferie). In secondo luogo si dovrebbero escludere dall'ambito di applicazione della norma i contratti con causale sostitutiva e stagionali in quanto il termine è strettamente legato sin dall'origine a un presupposto giustificativo che condiziona anche le modalità di impiego del lavoratore.

D'altronde, la proroga automatica dovrebbe anche al vaglio di compatibilità con altri limiti e condizioni previsti dalle leggi vigenti. Come spiega bene l'ufficio del massimario della Corte di cassazione nella sua relazione dell'8 luglio scorso dedicata alle novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19, «l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha … anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione».

La Faq

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