Contrattazione

Sospeso l'obbligo formativo per l'apprendista in Cig a zero ore

di Antonella Iacopini

Nessuna formazione in modalità e-learning o "a distanza" (Fad) per gli apprendisti con contratto professionalizzante se la cassa integrazione guadagni è a zero ore: l'obbligo formativo resta sospeso, come il rapporto di lavoro e potrà essere assolto nel periodo di proroga, in base all’articolo 2, commi 1 e 4, del Dlgs 148/2015.

Questo il parere dell'Ispettorato nazionale del lavoro che, con nota 527 del 29 luglio 2020, risponde a una richiesta pervenuta dal territorio, dopo aver acquisito il parere dell'ufficio legislativo del ministero del Lavoro. Tra i destinatari degli ammortizzatori sociali, la legge contempla anche i lavoratori in apprendistato professionalizzante, rispetto ai quali, secondo quanto disposto dal comma 4 del citato articolo 2, «alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite».

L'apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato e ciò che è a termine è il periodo in cui l'apprendista viene formato e acquisisce le competenze utili al raggiungimento della qualifica prevista dal contratto. Le risposte agli interpelli 34/2010 e 17/2007 fornite dal ministero del Lavoro, relative all'eventuale proroga, avevano già chiarito la possibilità di prolungare il rapporto di apprendistato professionalizzante se, a causa di un'interruzione, l'apprendista non ha potuto fruire della formazione inizialmente prevista. La logica è la stessa della proroga dopo un periodo di cassa integrazione.

Considerata la perentorietà del comma 4, nello stabilire una proroga equivalente alle ore di integrazione salariale fruite, non sembrerebbe possibile erogare la formazione all'apprendista durante il pregresso periodo di sospensione. Peraltro, non va dimenticata la circostanza secondo cui le ore destinate all'addestramento pratico ed all'insegnamento complementare si considerano, a tutti gli effetti, ore lavorative computabili nell'orario di lavoro. Di conseguenza, se l'apprendista ricevesse la formazione durante un periodo di Cig gli spetterebbe la piena retribuzione, con le relative coperture assicurative e previdenziali previste per le normali ore di lavoro.

A conferma di tale avviso, si consideri quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, del Dlgs 148/2015, il quale stabilisce che«il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate». In altre parole, essendo, come detto, le ore di formazione ore di lavoro, per le stesse non spetterebbe l'integrazione salariale, bensì la piena retribuzione.

Diversa l'ipotesi in cui l'attività lavorativa non risulti completamente sospesa, ma solo ridotta. Infatti, ferma restando la proroga del contratto di apprendistato in base alle norme citate, con una riduzione dell'orario lavorativo potrebbe essere comunque possibile attivare la formazione secondo le indicazioni regionali, eventualmente anche in modalità e-learning o Fad, come, ad esempio, prevede la disciplina introdotta dal decreto della giunta della Regione Lombardia numero 4148 del 3 aprile 2020, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente.

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