Contrattazione

Deposito telematico dei contratti di secondo livello anche per i benefici "normativi"

di Antonella Iacopini

Il deposito dei contratti di secondo livello, aziendali o territoriali, è condizione necessaria non solo per la fruizione di benefici contributivi e fiscali, ma anche per la possibilità da parte dei medesimi accordi di derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali.

Questo il punto centrale della circolare n. 3 diramata dall'Ispettorato Nazionale del lavoro il 30 luglio 2020, con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni agli uffici territoriali, in merito all'applicativo informatico predisposto dal Ministero del lavoro per l'assolvimento dell'obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello sancito dall'art. 14 del d.lgs. n. 151/2015.

Come noto, secondo il citato art. 14 del d.lgs. n. 151/2015, i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. In particolare, dal 15 settembre 2019, è obbligatorio utilizzare esclusivamente l'apposito applicativo, presente sul sito di cliclavoro per effettuare il deposito. Tale adempimento telematico, cui è subordinata, come detto, la fruizione delle agevolazioni fiscali, contributive o di altra natura deve essere assolto entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

È stato, quindi, chiesto all'Ispettorato Nazionale del lavoro di effettuare una precisazione in merito all'utilizzo dell'applicativo informatico e di chiarire cosa debba intendersi con la voce "altro" inserita tra quelle elencate nello stesso e se possano essere incluse nell'ambito di tale voce le "altre agevolazioni" connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge. Per rispondere, l'Ispettorato richiama l'orientamento dell'ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato in merito, di cui alla nota con nota n. 7842 del 24 luglio scorso, secondo cui sussiste "l'obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali. In questo senso il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere "normativo" che possono essere "attivati" a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva".

La questione non è certo di poco conto. Basti, infatti, pensare che una delle possibili clausole derogatorie a quanto legislativamente previsto per un determinato istituto potrebbe essere, ad esempio, la deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista in un contratto di prossimità ex art. 8, d.l. n. 138/2011 ovvero contenuto in accordi siglati ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015. Pertanto, come lo stesso INL afferma, attesa la rilevanza della questione connessa alla efficacia delle disposizioni derogatorie inserite in contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati, d'intesa con il citato Ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con ulteriore nota prot. n. 8112 del 30 luglio 2020, si ritiene che tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dal 30 luglio 2020, ovvero dalla data di pubblicazione della circolare in commento.

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