Contrattazione

Per colf sono possibili anche più domande di emersione

di Marco Noci

Le domande per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro ricevute dal portale del ministero dell’Interno, alla data del 31 luglio 2020, sono circa 160mila, delle quali l’87% interessa il lavoro domestico e il restante 13% il lavoro agricolo e attività connesse.

La stragrande maggioranza dei datori di lavoro, per tutte le attività lavorative interessate dalla regolarizzazione, sono cittadini italiani, mentre la provenienza dei lavoratori, per il lavoro domestico, privilegia Ucraina, Bangladesh e Marocco e per l’impiego in agricoltura e allevamento Albania, India e Marocco.

Il termine per la presentazione delle domande di emersione è stato prorogato al 15 agosto 2020 e i dicasteri dell’Interno e del Lavoro con circolare congiunta dello scorso 24 luglio 2020 hanno fornito una serie di chiarimenti su diversi aspetti della procedura di regolarizzazione.

La circolare chiarisce le modalità per l’avvio dell’attività lavorativa nelle more della definizione della procedura di emersione, ovvero prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione.

Solo per il lavoro domestico, è previsto che la procedura di emersione possa essere avviata da più datori di lavoro contemporaneamente, fino a un massimo di tre. È questo, ad esempio, il caso in cui un lavoratore domestico lavori a ore presso più datori di lavori.

Ogni datore di lavoro deve avviare, autonomamente, la domanda, indicando nel modello EM dom il fatto che i datori di lavoro sono più di uno e il contributo forfettario di 500 euro, dovuto per la procedura di regolarizzazione, sarà ripartito tra i soggetti che assumono e versato sempre con modello F24.

È possibile avviare la procedura di emersione anche per un soggetto già titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Al momento della stipula del contratto di soggiorno, lo Sportello unico per l’immigrazione consegnerà al lavoratore un’informativa sulla possibilità di mantenere aperta o cessare la procedura di richiesta per il riconoscimento della protezione internazionale.

Nel primo caso, il lavoratore potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in formato cartaceo, recante la dicitura “R”, valido esclusivamente per il territorio nazionale.

La circolare ribadisce, inoltre, che nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona è possibile regolarizzare rapporti di lavoro part-time, purché, con la retribuzione prevista dal Ccnl e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, mentre per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato dovrà essere assicurata la garanzia occupazionale minima di almeno 5 giornate.

La circolare, infine, chiarisce, nell’ipotesi di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno non convertibile il quale consente di svolgere attività lavorativa, che se il lavoratore ha già in essere un regolare rapporto di lavoro part-time, potrà essere inviata la domanda di emersione per un altro contratto part-time.

L’accesso alla procedura di regolarizzazione non è invece possibile per la conversione del permesso di soggiorno nel caso in cui il lavoratore abbia un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato full-time.

Infine, la circolare prende in esame anche i casi di interruzione del rapporto di lavoro per causa di forza maggiore quali il decesso dell’assistito o del datore di lavoro ovvero quello della cessazione o fallimento dell’azienda e il subentro di un nuovo datore di lavoro.

Qualora il predetto subentro non sia possibile per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore, quest’ultimo potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

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