Contrattazione

Sicurezza sociale, informazione e condizioni di vita, la tutela dei lavoratori stagionali

di Mario Gallo


Sul piano della gestione dei rapporti di lavoro stagionali oltre al delicato tema della salute e della sicurezza sul lavoro, anche alla luce dell'emergenza da COVID-19, emergono almeno altri tre fronti caldi per i datori di lavoro, sui quali la Commissione Europea ha sollecitato una maggiore attenzione nelle attività ispettive.

Infatti, nella Comunicazione 16 luglio 2020, n. C (2020) 4813, sono posti sotto i riflettori anche altri profili come quello contributivo, dell'informazione da fornire ai lavoratori stagionali sui loro diritti e i loro obblighi e la tutela delle condizioni di vita dignitose.
Sicurezza sociale e copertura assicurativa.

La Commissione, infatti, ha espresso numerose altre raccomandazioni per quanto riguarda, in primo luogo, la sicurezza sociale richiamando, in particolare, la disciplina del regolamento (CE) n. 883/2004 sui lavoratori stagionali; in merito viene precisato che "…..i lavoratori dell'UE che esercitano il diritto alla libera circolazione sono soggetti al sistema di sicurezza sociale di un solo Stato membro alla volta. Lo scopo è evitare casi di doppia copertura o lacune nella copertura di tali lavoratori. Né il lavoratore né il datore di lavoro hanno la possibilità di scegliere in quale Stato membro il lavoratore è assicurato: la legislazione applicabile risulta oggettivamente dalle disposizioni del regolamento sulla base della situazione personale e professionale del lavoratore".

Rileva ancora la Commissione che i lavoratori stagionali che sono assicurati in uno Stato membro diverso da quello in cui è svolta l'attività devono essere in possesso di un documento portatile (DP) A1; si tratta di un certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, che conferma che quest'ultimo non ha alcun obbligo di versare contributi in un altro Stato membro.
Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, che risiedono al di fuori dell'Unione e sono ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi d'impiego in qualità di lavoratori stagionali, hanno anch'essi diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i settori di sicurezza sociale definiti all'art.3 del già ciato regolamento (CE) n. 883/2004.

Informazione dei lavoratori stagionali.
Un altro capitolo importante toccato della Commissione, che qui merita di essere brevemente richiamato, è quello dell'informazione; i lavoratori stagionali, infatti, devono ricevere informazioni corrette sui loro diritti e i loro obblighi e, a tal fine, viene richiamata la Direttiva 91/533/CEE – che definisce le informazioni essenziali che i lavoratori, compresi i lavoratori stagionali, devono ricevere dal loro datore di lavoro per iscritto – che, va ricordato, è stata attuata nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.
Anche questo caso gli Stati membri sono espressamente invitati a intraprendere ampie campagne d'informazione in merito, rivolte sia ai lavoratori che ai datori di lavoro.

La necessità di condizioni di vita e di trasporto.
A tutto ciò, poi, si aggiunge anche l'invito rivolto dalla Commissione agli Stati membri a impegnarsi concretamente anche sul fronte della tutela delle condizioni di vita dei lavoratori stagionali, specie di quelli maggiormente vulnerabili (es. anziani, donne, affetti da patologie), e sotto tale profilo è espressamente raccomandato agli Stati di "……..garantire che l'alloggio fornito dal datore di lavoro o per il suo tramite non abbia un costo eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio stesso e alla retribuzione netta dei lavoratori stagionali".
Inoltre, sempre secondo la Commissione gli Stati membri dovrebbero anche incoraggiare i datori di lavoro a non trattenere automaticamente il canone di affitto sul salario dei lavoratori stagionali; al tempo stesso qualora il datore di lavoro fornisca o organizzi i servizi di trasporto e somministrazione di pasti, i relativi costi dovrebbero anch'essi essere ragionevoli e non essere trattenuti automaticamente sul salario del lavoratore stagionale.

Insomma, la Commissione chiede uno sforzo di civiltà per garantire anche a tale fascia di lavoratori quei diritti fondamentali che, per altro, già sono riconosciuti nel nostro ordinamento giuridico dalla Costituzione a qualsiasi lavoratore.
Si tratta di assicurare, quindi, condizioni dignitose anche per gli alloggi – e i mezzi di trasporto – anche per quanto riguarda il distanziamento sociale e le misure sanitarie e di sicurezza applicabili nel contesto della lotta contro la pandemia di COVID-19.

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