Contrattazione

Niente automatismi dopo il 19 luglio: attesi chiarimenti

di Daniele Colombo

Il Dl Agosto abroga il comma 1-bis dell’articolo 93 della legge 77/ 2020 che prevedeva la proroga automatica dei contratti di apprendistato (primo e secondo livello) e dei contratti a termine (anche a scopo di somministrazione) per un periodo uguale alla sospensione dell’attività lavorativa per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I problemi applicativi

Il comma, sin dalla sua introduzione, aveva fatto sorgere non pochi dubbi, generando problemi applicativi e di costituzionalità e da più parti se ne era chiesta l’abrogazione.

La norma, aggiunta dal Parlamento in sede di conversione, destava non poche perplessità sul fronte delle applicazioni pratiche soprattutto con riferimento ai contratti a termine e somministrazione di lavoro, ad esempio, in merito agli effetti della proroga sulla durata complessiva del contratto e computo totale delle proroghe. Inoltre, prevedendo un vero e proprio obbligo delle imprese di prorogare il rapporto (e non la mera facoltà) gravava le aziende di oneri che avrebbero potuto incidere negativamente sulla ripresa post emergenza coronavirus.

Con il Dl 104/2020, quindi, il governo, ha eliminato ogni questione disponendo l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 93 della legge 77 del 2020, in vigore dal 19 luglio scorso. L’abrogazione della norma, tuttavia, ha validità a partire dal 14 agosto scorso, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Agosto.

Contratti già prorogati

C’è da chiedersi, quindi, quali siano gli effetti dell’abrogazione di questo comma, soprattutto con riguardo ai contratti già prorogati automaticamente. Tenuto conto dell’assenza di una norma transitoria, l’abrogazione di cui al decreto Agosto in commento non può che spiegare i suoi effetti in futuro. È questo, infatti, il principio che si ricava dall’articolo 11 del Codice civile (preleggi) in virtù del quale «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (articolo 25 della Costituzione; articolo 2 del Codice penale)».

A questo proposito, il comma 1-bis dell’articolo 93 della legge 77/2020 non dovrebbe esplicare effetti per i contratti (apprendistato o a termine) cessati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione 77 del 2020 (19 luglio 2020). L’abrogazione, invece, dovrebbe avere effetti per tutti i contratti in essere alla data del 15 agosto e che non risultino prorogati automaticamente.

Le proroghe dopo il 19 luglio

Il comma 1-bis dell’articolo 93, invece, in virtù del principio di irretroattività della norma di legge, dovrebbe continuare ad esplicare i suoi effetti per i contratti prorogati “di diritto” nel periodo tra il 19 luglio e il 15 agosto 2020, giorno di entrata in vigore del Dl 104/2020, che abroga la norma precedente. Sulle questioni sopra segnalate, tuttavia, si attendono chiarimenti o interventi legislativi volti a “sanare” anche questo punto.

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