Contrattazione

Contratto fino a 12 mesi ma la causale può raddoppiarlo

di Aldo Bottini

Al contratto di lavoro può essere apposto liberamente un termine non superiore a 12 mesi. La durata del contratto può superare i 12 mesi e arrivare fino a 24, ma solo in presenza di una delle causali, tassative, previste dall’articolo 19 del Dlgs 81/2015: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

La violazione delle regole appena citate comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

È comunque possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi (con causale) presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (Itl). L’apposizione del termine, ad eccezione dei rapporti non superiori a 12 giorni, deve in ogni caso risultare da atto scritto. In mancanza è priva di effetto.

Le proroghe

Le proroghe sono libere nei primi 12 mesi, mentre oltre la proroga può essere disposta solo in presenza di una causale. Nei 24 mesi sono ammesse al massimo 4 proroghe. Anche in questo caso, la violazione dei limiti comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Il rinnovo del contratto a termine, anche se di durata iniziale inferiore ai 12 mesi, è possibile solo in presenza di una causale. In difetto, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si converte a tempo indeterminato. Tale previsione non trova applicazione per i lavoratori stagionali.

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Il limite massimo di 24 mesi si applica anche alla somma di tutti i rapporti a tempo determinato tra stesso datore di lavoro e stesso lavoratore, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (tempo determinato o somministrazione a termine) ed indipendentemente dai periodi di interruzione.

Contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva può prevedere una durata diversa, anche superiore. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (anche aziendali) non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a termine. Ci sono varie esclusioni dall’applicazione dei limiti numerici, tra cui le start- up, le attività stagionali, le università. La violazione del limite quantitativo non comporta la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, ma per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa.

A tempo determinato

Il contratto a tempo determinato deve richiamare espressamente il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, per il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Al lavoratore a tempo determinato deve essere garantito il trattamento economico e normativo riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.

Infine, non è in ogni caso possibile ricorrere al contratto a termine:

per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;

presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione o una riduzione di lavoro, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La violazione implica la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
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