Contrattazione

Nel lavoro somministrato non c’è diritto di precedenza

di Aldo Bottini

La somministrazione è una particolare fattispecie in cui un’agenzia autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali per tutta la durata della missione svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione dell’utilizzatore.

L’articolazione

La somministrazione di lavoro ha dunque una struttura triangolare che prevede il coinvolgimento di tre soggetti: l’agenzia per il lavoro (che deve essere iscritta in apposito albo istituito presso il ministero del Lavoro), l’utilizzatore e il lavoratore.

A regolare i rapporti tra questi soggetti, vi sono due contratti, funzionalmente collegati:

il contratto di somministrazione, stipulato in forma scritta tra utilizzatore e somministratore, che può essere a tempo determinato o indeterminato;

il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore, che può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Se nel caso di somministrazione a tempo indeterminato vi è discreta libertà in merito alle missioni che ciascun lavoratore somministrato può effettuare presso un medesimo utilizzatore, nel caso di somministrazione a tempo determinato trovano applicazione gran parte dei limiti previsti per il contratto a termine.

L’impresa utilizzatrice esercita a tutti gli effetti il potere di direzione e controllo sul lavoratore. E’ invece l’agenzia ad occuparsi dell’esercizio del potere disciplinare, della corresponsione della retribuzione e dell’adempimento degli oneri contributivi.

L’utilizzatore, sollevato dalla gestione amministrativa del rapporto di lavoro, tuttavia rimane obbligato in solido con il somministratore per retribuzioni e contributi. I lavoratori somministrati per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.

L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Come per il contratto a termine, il ricorso alla somministrazione è vietato per la sostituzione di lavoratori in sciopero, in caso di licenziamento collettivo o cassa integrazione che riguardino lavoratori addetti alle stesse mansioni, per datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Tempo determinato

Nella somministrazione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina dei contratti a termine, con esclusione delle sole disposizioni sullo stop&go, sul limite del 20% alle assunzioni a termine e sul diritto di precedenza.

Trovano, invece, applicazione le disposizioni in punto di durata massima e causali. Èconsentito stipulare un contratto tra l’agenzia e il lavoratore “a-causale” di durata massima non superiore a 12 mesi, superati i quali, fino ad un massimo di 24, sarà invece necessaria una delle causali previste dalla legge:

esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;J

esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Per l’utilizzatore, la durata massima del rapporto si riferisce alla durata massima dei rapporti di lavoro a termine che il lavoratore ha avuto con il singolo utilizzatore (contratto a termine e somministrazione a termine) per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (derogabili dalla contrattazione collettiva). Superati i 24 mesi, non è più possibile ricorrere non solo ai contratti a tempo determinato, ma anche alla somministrazione a termine, fatto salvo il caso di assunzione a tempo indeterminato da parte del somministratore. Per l’agenzia di somministrazione, la durata massima del rapporto con il lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale è 24 mesi. La contrattazione collettiva può derogare a tale termine.

La causale

La causale, pur se inserita nel contratto di lavoro tra dipendente e agenzia, è riferita all’utilizzatore.Se la somministrazione presso lo stesso utilizzatore supera i 12 mesi, anche per effetto di proroghe o viene rinnovata con lo stesso utilizzatore, il contratto di lavoro (a termine) stipulato tra somministratore e lavoratore dovrà indicare una motivazione riferibile alle esigenze dell’utilizzatore.

Non vi è necessità di indicare la causale se il lavoratore, pur somministrato a termine, è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia.

La genericità o inesistenza delle causali (sebbene riferite all’utilizzatore) determina la conversione a tempo indeterminato del contratto alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione.

Sono previsti limiti massimi di impego di lavoratori somministrati, in particolare il numero di lavoratori somministrati a tempo determinato e di lavoratori a tempo determinato non può complessivamente eccedere il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzato

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