Contrattazione

Rinvio automatico per alcuni rapporti

di Silvia Ciucciovino, Enzo De Fusco e Riccardo Fuso

La legge 77 del 17 luglio 2020, nel convertire in legge il Decreto Rilancio, aveva introdotto all’articolo 93 il comma 1 -bis, prevedendo la proroga ex lege di tutti i contratti di apprendistato ed a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, per un periodo corrispondente alla sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Questa disposizione, che da subito ha suscitato seri dubbi di costituzionalità e ormai abrogata, ha comunque spiegato i suoi effetti per il periodo dal 18 luglio al 14 agosto 2020 sui contratti in essere e in scadenza nello stesso intervallo temporale, che hanno quindi visto la loro scadenza postergata, di diritto, per un periodo corrispondente a quello di sospensione dell’attività lavorativa in seguito all’emergenza sanitaria.

Prescindendo in questa sede dalla valutazione sulla legittimità o meno della disposizione, dei suoi effetti e delle eventuali e fondate eccezioni spendibili dalle imprese, i contratti prorogati in forza di legge cesseranno ora alla nuova data di scadenza, così come prorogata per effetto del comma 1 -bis dell’articolo 93.

Restano quindi per molte imprese gli effetti della disposizione.

I contratti in corso al 18 luglio 2020 con scadenza in data successiva al 14 agosto 2020, invece, si ritiene non debbano essere prorogati in forza della norma abrogata che, pur essendo destinata a operare di diritto ed automaticamente su tutti i contratti in essere al momento della sua entrata in vigore, facendo espresso riferimento alla proroga del contratto, doveva ritenersi spiegare concretamente i suoi effetti al momento della scadenza naturale del contratto stesso, prolungandone appunto la durata. Laddove, pertanto, la scadenza naturale del contratto non fosse compresa nell’intervallo temporale di vigenza della norma abrogata, questa non avrà alcun effetto.

In questo contesto normativo, l’articolo 8 del decreto Agosto ha abrogato il comma 1 -bis dell’art 93 e ha esteso la possibilità di proroga e rinnovo dei contratti a tempo determinato, già prevista dal primo comma sino al 30 agosto, fino al 31 dicembre, per un periodo massimo di 12 mesi e nel rispetto dei 24 mesi di durata complessiva .

Questa disposizione si applica a tutti i contratti a tempo determinato e, quindi, eventualmente, anche a quelli già prorogati per effetto del comma 1 -bis dell’articolo 93 ormai abrogato, che, pertanto, all’occorrenza, potranno essere oggetto di nuova proroga nei limiti previsti dal comma 1 dell’articolo 93, come modificato dal decreto Agosto.

Ai fini del computo della durata massima dei 24 mesi, infatti, si deve tenere conto anche dell’eventuale periodo di proroga ex lege.

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