Contrattazione

Nei contratti a termine proroga senza causa anche più di quattro volte

di Aldo Bottini

La nota n. 713/2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), emanata ieri, fornisce agli ispettori le prime indicazioni interpretative sulle principali disposizioni del decreto Agosto (Dl n. 104/2020), affrontando e risolvendo alcuni dubbi sollevati all’indomani della sua pubblicazione.

Rivestono particolare interesse alcune questioni legate alla possibilità di proroga e rinnovo acausale dei contratti a termine introdotta dall’articolo 8 del decreto. La norma consente fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni del decreto Dignità, di prorogare o rinnovare contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza necessità di apporre una causale, rispettando comunque il termine di durata massima di 24 mesi. La deroga è pacificamente applicabile anche ai contratti a termine a scopo di somministrazione.

La prima interessante affermazione dell’Inl riguarda l’ampiezza della deroga. Ritiene l’Ispettorato, in ragione della ratio della norma e della sua formulazione, che la disposizione permetta di derogare non solo all’obbligo di causale ma anche al numero massimo di proroghe e al rispetto dei “periodi cuscinetto” tra un contratto e l’altro (cosiddetto stop and go) previsti dall’articolo 21 del Dlgs n. 81/2015. Quindi è possibile utilizzare la “speciale” proroga acausale di 12 mesi anche qualora sia già stato raggiunto il numero massimo di 4 proroghe previsto in via ordinaria dalla legge per i contratti a termine. È altresì possibile stipulare un nuovo contratto a termine senza causale non attendendo il decorso dei 10 (o 20, a seconda della durata) giorni dalla scadenza del precedente contratto.

Un’altra questione affrontata riguarda il termine del 31 dicembre, che deve intendersi riferito esclusivamente alla formalizzazione della proroga o del rinnovo. In pratica significa che è necessario stipulare proroga o rinnovo entro la fine del 2020, ma la durata del rapporto può protrarsi anche nel 2021.

L’Inl prende poi posizione su un dubbio sollevato da più parti circa la possibilità di utilizzare la nuova proroga per chi avesse già prorogato fino al 30 agosto 2020 senza causale, in deroga alla normativa ordinaria, un contratto a termine ai sensi dell’articolo 93 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). Chiarisce l’Ispettorato che la nuova disposizione, in quanto sostitutiva della precedente, consente la proroga o il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto fosse stato già prorogato in base alla norma precedente, fermo restando il limite dei 24 mesi. In sostanza la nuova proroga acausale si aggiunge a quella già eventualmente effettuata in base all’articolo 93 del Dl n. 34/2020. Le considerazioni dell’Inl possono, a maggior ragione, essere estese alla proroga automatica (o forzosa che dir si voglia) dei contratti a termine in essere per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza Covid-19, introdotta in sede di conversione del decreto Rilancio con il comma 1bis dell’articolo 93. Questa contestata disposizione è stata abrogata dal decreto Agosto, ma è rimasta in vigore dal 18 luglio al 14 agosto. Ebbene, l’eventuale proroga forzatamente disposta in tale periodo non solo non impedisce di utilizzare la nuova proroga acausale (sarebbe paradossale il contrario), ma, afferma l’Ispettorato, non va neppure considerata nel computo della durata massima di 24 mesi dei contratti a termine.

La nota n. 713/2020 dell'Ispettorato nazionale del lavoro

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