Contrattazione

Il passaggio di datore può far perdere anzianità e livello

di Marcello Floris

L’avvicendamento di un nuovo appaltatore non impone di per sé il passaggio dei lavoratori addetti all’appalto alle dipendenze del nuovo appaltatore.

Solamente alcuni contratti collettivi prevedono che il passaggio debba necessariamente avvenire.

Quando manchino tali norme contrattuali il lavoratore potrà essere impiegato dal proprio datore di lavoro in un altro appalto, sempre che vi siano posizioni lavorative vacanti. Se così non è, il lavoratore potrà essere licenziato per giustificato motivo oggettivo, a seguito del venir meno della sua posizione lavorativa. Inoltre, nel caso in cui si verifichi il passaggio dei lavoratori dal precedente appaltatore a quello subentrante, per espressa disposizione dell’articolo 29 comma 3 del Dlgs 276/2003, non è applicabile la disciplina del trasferimento d’azienda o di un suo ramo.

Ciò significa in primo luogo che la posizione di lavoro non è garantita, e inoltre che il passaggio potrebbe avvenire senza riconoscere l’anzianità aziendale pregressa del lavoratore, o la sua retribuzione o il livello di inquadramento.

Per ovviare a queste situazioni le parti sociali hanno pensato di introdurre in alcuni contratti collettivi condizioni di miglior favore, disponendo che in caso di cambio di appalto il rapporto debba proseguire a parità di condizioni. Pertanto, per garantire la continuità occupazionale, i contratti collettivi di alcuni settori possono prevedere clausole sociali, che hanno a oggetto l’obbligo di assunzione del personale già impiegato nell’appalto, in capo al soggetto che subentra nell’appalto.

Le modalità con cui si esplica questa forma di tutela sono declinate in vari modi nelle diverse clausole.

Il Ccnl del trasporto aereo prevede il passaggio di tutto il personale individuato d’intesa con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto stesso, dall’azienda cedente il servizio all’azienda subentrante, in misura proporzionale alla quota di traffico trasferita. Non vi è dunque un automatico passaggio di tutti i lavoratori addetti all’appalto in capo a chi subentra. Inoltre, il passaggio avverrà sì senza periodo di prova a tutela del nuovo appaltatore e senza obbligo di preavviso per l’appaltatore uscente, ma con novazione soggettiva e oggettiva e quindi con possibilità di stabilire nuove condizioni retributive e normative.

Il Ccnl delle Telecomunicazioni stabilisce la continuazione del rapporto con l’appaltatore subentrante, in applicazione della legge 11/2016, con due casi:

- subentro nell’appalto a parità di termini modalità e condizioni contrattuali con contestuale assorbimento del personale dipendente che sia impiegato nell’appalto stesso in via continuativa per più di sei mesi;

- subentro nell’appalto con variazione delle modalità e delle condizioni della gestione del rapporto. Il tutto regolato da una procedura di negoziazione con le organizzazioni sindacali, definita nella clausola.

Il Ccnl per le agenzie di somministrazione di lavoro, prevede che, nel caso di cessazione di appalti pubblici, l’agenzia debba garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando di gara e per tutta la durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita con l’ente appaltante.

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