Contrattazione

Co.co.co., escluse le sanzioni previste per la subordinazione

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

L’entrata in vigore dal 3 novembre di alcune disposizioni di legge che modificano le norme di tutela dei lavoratori nell’ambito della etero-organizzazione e dei ciclo-fattorini (i cosiddetti rider), ha dato motivo all’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) per fornire ai propri ispettori, con la circolare 7/2020 , alcune istruzioni per un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza.

Le novità sono state introdotte dall’articolo 1 del Dl 101/2019 che ha modificato l’articolo 2 del Dlgs n81/2015, il quale comprende ogni ipotesi di collaborazione «continuativa», comprese quelle in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante «piattaforme anche digitali» e che siano individuate in una prestazione prevalentemente personale, continuativa ed eseguita secondo le modalità organizzative del committente.

Devono tuttavia concorrere i tre requisiti essenziali riferiti alla «prevalente» personalità della prestazione, alla sua continuità e all’etero-organizzazione. In tale ipotesi la prestazione potrà essere eseguita con l’ausilio di altri soggetti e l’utilizzo di mezzi strumentali che siano nella disponibilità del collaboratore. Il terzo requisito sussiste, invece, quando l’attività del collaboratore è pienamente integrata in quella produttiva e/o commerciale del committente e ciò risulti indispensabile per l’esecuzione della prestazione del collaboratore.

Verificandosi tali presupposti, e in presenza di accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento normativo ed economico, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore, viene esclusa “ope legis” l’estensione della disciplina del lavoro subordinato. Ne consegue che l’eventuale scostamento, rilevato dall’ispettore, tra il trattamento economico e normativo applicato ai collaboratori e quello previsto dall’accordo di cui è sopra cenno, potrà comportare, ai fini dell’azione di recupero, l’applicazione della diffida accertativa.

Concretizzando, quello in esame, una “tipica” etero-organizzazione specificamente disciplinata, a essa non si applicano, quindi, gli obblighi connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato. Si applicano invece le norme della tutela fisica, dei limiti dell’orario di lavoro, dei riposi, delle pause, nonché gli obblighi assicurativi e previdenziali, previsti per i subordinati, compresa l’automaticità della prestazione.

Salvo che i rider non svolgano l’attività secondo le modalità del lavoro etero-organizzato, ma la svolgano in piena autonomia, dal 3 novembre si applica nei loro confronti, quanto stabilito dal Capo V –bis del Dl 101/2019. La circolare dell’Inl ipotizza la sussistenza di tale condizione allorché l’attività del lavoratore sia caratterizzata da una maggiore autonomia decisionale in ordine alle modalità esecutive della prestazione le quali, pur con l’ausilio di piattaforme digitali, permettano l’autonomia organizzativa e decisionale propria del prestatore d’opera in base all’articolo 2222 del Codice civile. Nei loro confronti il compenso sarà individuato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, in mancanza, sarà garantito un compenso minimo orario previsto dai contratti di settori affini.

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