Contrattazione

Ai rider contratto individuale e compensi minimi orari

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Maggiore certezza per i committenti (datori di lavoro) e lavoratori autonomi (rider) nello svolgimento dell'attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore.

Le nuove disposizioni per la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali sono ora disciplinate dall'articolo 47-bis del Dlgs 81/2015, introdotto dal Dl 101/2019, che è entrato in vigore lo scorso 3 novembre. Vengono innanzitutto considerate piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo in cui è ubicata l'azienda, sono «strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione».

All'atto del conferimento dell'incarico, il committente deve stipulare con ciascun lavoratore incaricato della consegna di beni un contratto individuale di lavoro contenente ogni informazione utile per la tutela dei propri interessi, dei loro diritti, facilmente desumibili, in quanto applicabili, dall'articolo 1 del Dlgs 152/1997 e, ai fini della sicurezza, per rinvio dell'articolo 46-septies del Dlgs 81/2015, dagli articoli 1 e 71 del Dlgs 81/2008 (il Testo unico sulla tutela e sicurezza sul lavoro).

In caso di mancata consegna del contratto individuale, ovvero di inadempimento ad alcune clausole ivi previste, il lavoratore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del Dlgs 152/1997, può chiedere l'intervento dell'Ispettorato del lavoro, il quale assegna al committente un termine di 15 giorni per l'adempimento e in caso d'inottemperanza applica la sanzione amministrativa dal 1.290 a 7.745 euro. Qualora, invece, il contratto contenga indicazioni di fatto non conformi al vero, la sanzione amministrativa va da 255 a 1290 euro.

Nelle ipotesi di cui sopra il lavoratore, a seguito di giudizio, ha diritto a una indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata della violazione e al comportamento delle parti. I criteri di determinazione del compenso complessivo, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente, sono individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tuttavia, in mancanza di tali contratti, i lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori devono essere garantiti compensi minimi orari parametrati ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali per i settori affini.

Proprio per definire il contratto collettivo nazionale per la categoria di lavoratori in esame, il ministro del lavoro ha convocato per mercoledì 11 novembre il tavolo di lavoro con Assodelivery e i sindacati di categoria (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Rider per i diritti e Riders union Bologna).

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