Contrattazione

Progressioni, niente deroghe al tetto del 50% dei dipendenti

di Arturo Bianco

Le norme contrattuali che consentono le progressioni orizzontali solo per una quota limitata del personale sono di diretta applicazione delle previsioni legislative, per cui ci si deve uniformare alle indicazioni della Funzione pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato che stabiliscono il tetto nel 50% dei dipendenti che hanno titolo a parteciparvi. La loro decorrenza non può essere retroattiva rispetto al 1° gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto il contratto decentrato che le finanzia e, se questa decorrenza non è fissata, occorre stabilirla sulla base della quantità di risorse stanziate. Per scegliere i beneficiari si devono applicare i criteri adottati dall’ente, tra i quali deve esserci quello degli esiti delle valutazioni dell’ultimo triennio, anche se a seguito di esse non sono state erogate incentivazioni. Sono queste alcune delle importanti e assai utili indicazioni fornite negli ultimi giorni dall'Aran per l’applicazione delle progressioni economiche.

La previsione dell’articolo 16 del contratto nazionale del 21 maggio 2018, in base alla quale il beneficio può essere concesso solo a una quota limitata di dipendenti, non determina un effetto di «contrattualizzazione» dell’istituto, visto che la norma contrattuale si limita a riproporre le previsioni dettate dall'articolo 23 del Dlgs 150/2009. Di conseguenza, sostiene il parere Aran Cfl 120, nell’interpretazione del dettato legislativo occorre rifarsi alle indicazioni della Funzione pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, per le quali la disposizione deve essere intesa come una quota massima del 50% dei dipendenti che hanno titolo a partecipare alla procedura per l’attribuzione di questo beneficio.

Sulla base del parere Aran Cfl 113 la mancata individuazione nel contratto decentrato della data di decorrenza delle progressioni economiche può essere colmata facendo ricorso alle risorse che lo stesso integrativo ha destinato al finanziamento dell’istituto. La relativa decorrenza può essere individuata fino al 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto decentrato.

L’importante elemento di novità del parere è costituito dalla risposta che viene fornita agli eventuali dubbi legati alla mancata indicazione da parte del contratto decentrato della data di decorrenza. L’aver indicato il collegamento con la quantità di risorse destinate al finanziamento delle progressioni, oltre a costituire un’efficace risposta sul terreno operativo, evidenzia il rilievo che assume l’allocazione delle risorse come strumento principe per verificare il rispetto dei vincoli dettati dalla contrattazione nazionale nell’utilizzo di questo istituto,assai gradito dal personale.

Il vincolo dettato dal contratto nazionale del 21 maggio 2018, che dispone che l’unico criterio obbligatorio per la selezione ai fini dell’attribuzione delle progressioni orizzontali è costituito dalla valutazione degli ultimi tre anni, non significa che devono essere stati erogati gli incentivi legati alla performance. Il parere Aran Cfl 114 chiarisce che la ragione ispiratrice della scelta contrattuale è quella di evitare, come invece era possibile sulla base delle previsioni del contratto del 31 marzo 1999, che vi siano procedure distinte di valutazione della performance individuale e delle progressioni economiche orizzontali. Per cui l’effettiva erogazione o meno dei benefici legati alla performance individuale non costituisce un requisito necessario.

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