Contrattazione

No alla trasformazione dell’apprendistato di primo livello in uno di alta formazione

di Antonella Iacopini

È possibile procedere, in assenza di espliciti riferimenti normativi, alla "trasformazione" del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ovvero consentire la successione di due contratti della stessa tipologia di apprendistato duale finalizzati al conseguimento di titoli di studio successivi?

A questa richiesta di parere avanzata da Confindustria Piemonte, con la nota 1026 del 23 novembre, risponde l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sentito il parere dell'ufficio legislativo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'Inl fa riferimento sia alla disciplina del contratto di apprendistato contenuta negli articoli da 41 a 47 del Dlgs 81/2015, sia ai documenti di prassi elaborati dal ministero del Lavoro ed i principi forniti dalla giurisprudenza di merito in tema di apprendistato, addivenendo al convincimento per cui il contratto di apprendistato di I livello non può essere trasformato in un contratto di apprendistato di alta formazione. Tuttavia, per uno stesso lavoratore, è ammessa la successione delle due tipologie contrattuali, a condizione che il piano formativo sia diverso rispetto a quello già concluso.

In particolare, l'articolo 43, comma 9, del Dlgs 81/2015 ammette espressamente la trasformazione di una tipologia di apprendistato in un'altra. Tuttavia, si tratta di una possibilità che la norma riconosce solo per trasformazione del contratto di apprendistato di I livello - per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica - in apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, nei limiti di durata massima complessiva individuata dalla contrattazione collettiva, avente i requisiti previsti all'articolo 42, comma 5, del Dlgs 81/2015.

Quanto, poi, all'orientamento ministeriale, le indicazioni contenute negli interpelli 8 del 2 febbraio 2007 e 38 del 5 novembre 2010 e nella circolare 5 del 21 gennaio 2013, si concentrano sulla compatibilità di un contratto di apprendistato con un precedente rapporto lavorativo, anche di apprendistato. Il Ministero, sul punto, ha evidenziato come nel percorso di apprendimento teorico - pratico proprio dell'apprendistato «rileva…anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore».

Di conseguenza, viene precisato come un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non può pregiudicare l'instaurazione di un successivo rapporto formativo, a patto che la qualificazione che si vuol raggiungere con il nuovo contratto non sia già posseduta all'atto dell'instaurazione del rapporto, in quanto, in tal caso «il contratto di apprendistato sarebbe nullo per l'impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso». In merito, ricorda la nota, anche la Corte di cassazione, con sentenza 17574/2004, si è espressa ammettendo che «un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa possa essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente rientri nella stessa qualifica contrattuale, purché l'ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita».

L'Ispettorato giunge alla risoluzione del caso prospettato ritenendo inammissibile la trasformazione di un contratto di apprendistato di I livello in apprendistato di alta formazione e ricerca, dal momento che tale possibilità è riconosciuta per legge esclusivamente per l'apprendistato professionalizzante. Al contrario, l'Inl non ritiene preclusa la successione tra le due tipologie contrattuali, ponendo tuttavia una condizione, ossia che il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine. Rispetto a tale ultimo punto, nella nota, viene riportato l'esempio in cui il nuovo contratto di apprendistato sia finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato di I livello. In chiusura la nota ricorda come sia, comunque, sempre necessario riferirsi alla normativa regionale di disciplina dei contratti di apprendistato.

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