Contrattazione

Per le guardie giurate orario regolato solo dal contratto di settore

di Luigi Caiazza

L'organizzazione dell'orario di lavoro nel settore della vigilanza privata trova la propria regolamentazione esclusivamente nella norma contrattuale del settore. È questo il parere espresso dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la nota 1062/2020, in ordine alla possibilità o meno di applicare a tale settore la disciplina sanzionatoria prevista dal Dlgs 66/2003, che attua la direttiva 97/81/Ce sull'organizzazione dell'orario di lavoro.

La soluzione alla problematica è stata individuata nell'articolo 41, comma 3, del Dl 112/2008, il quale, modificando l'articolo 2 del Dlgs 66/2003, ha espressamente esteso l'esclusione del settore della vigilanza privata dal campo di applicazione del decreto stesso, compreso, quindi, l'aspetto sanzionatorio.

Il settore va espressamente individuato in tutti quei servizi di vigilanza e investigativa privata che possono essere espletati dagli operatori economici in possesso della licenza indicata dall'articolo 134 del testo unico di pubblica sicurezza. Ne consegue che sono escluse da tale deroga tutti gli altri servizi come, per esempio, di portierato o di “global service”.

Sul punto, la nota dell'Inl fa esplicito riferimento alla circolare 557/2019 del ministero dell'Interno, che fa rientrare tra i primi (ex articolo 134) i servizi chiamati a interventi e attività a favore della proprietà altrui nel caso di eventuali aggressioni, in cooperazione con le autorità preposte. Rientrano invece tra i secondi i servizi per attività di portierato o global service che, a sua volta, si sostanzia in una guardiania passiva del bene, senza che in capo all'operatore siano previsti obblighi di difesa attiva dei beni (immobili) affidati.

Purtuttavia, in caso di accertate inosservanze ai limiti e obblighi imposti dalla contrattazione collettiva applicata alle guardie giurate, potrà essere utilizzato il nuovo potere di disposizione previsto dall'articolo 14 del Dlgs 124/2004 per indurre il trasgressore alla corretta osservanza dei limiti di orari, riposi, ferie, eccetera. Rientrano invece nel campo di applicazione del Dlgs 66/2003, compreso quindi l'aspetto sanzionatorio, i “servizi fiduciari” (guardiani, portinai, imprese di sorveglianza) nei confronti dei quali, peraltro, per espressa previsione di cui all'articolo 17, sono stabilite alcune particolari deroghe, in materia di riposi giornalieri, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale dell'orario di lavoro.

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