Contrattazione

Il rapporto agevolato va siglato entro la data ma può scadere poi

di Daniele Colombo

Le proroghe dei contratti a tempo determinato disposte in base alle semplificazioni del Dl Rilancio, prorogate dal Dl Agosto, che saranno valide ancora fino a marzo 2021, sono «neutre» rispetto al computo del periodo massimo di vigenza del contratto a termine, che per uno stesso lavoratore, con lo stesso datore di lavoro, non può superare 24 mesi totali.

Proroghe fuori dal “tetto”

Ciò significa che queste proroghe non devono essere computate nel numero massimo di proroghe del contratto a termine, pari a quattro, stabilito dal Dlgs 81/2015 (il Codice dei contratti).

Questa precisazione, già oggetto di un chiarimento fornito dal ministero del Lavoro con la nota 713 del 16 settembre 2020 rispetto alle deroghe su proroghe e rinnovi (fattispecie di fatto non cambiata se non per lo spostamento del termine al 31 marzo 2021), può ritenersi valida anche con riferimento alla facoltà prevista dal Ddl di Bilancio 2021.

Deroga anche su stop and go

Inoltre, in ragione delle finalità espresse dal legislatore, ossia la tutela dell’occupazione durante la crisi epidemiologica da Covid-19, e sulla base della stessa formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione consenta un’analoga deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei cosiddetti “periodi cuscinetto” di dieci o venti giorni normalmente previsti dalla legge tra un contratto a termine e il successivo (pena la trasformazione del contratto a tempo indeterminato).

Ne consegue che, fermo restando il rispetto del periodo di ventiquattro mesi, sarà possibile rinnovare il contratto a termine anche prima della scadenza del cosiddetto periodo cuscinetto, fermo restando il rispetto della durata massima di durata dei rapporti a termine.

Infine, va chiarito che il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita, in base all’articolo 19, comma 3, del Dlgs 81/2015, oltre il termine di legge di 24 mesi o del diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva, resta subordinato al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 19, comma 1 e 21 del Dlgs 81/2015 (si veda anche la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro 8120/2019).

Sì alla scadenza dopo marzo

È infine importante puntualizzare che il contratto a-causale non dovrà necessariamente cessare il 31 marzo 2021, ma è sufficiente che sia sottoscritto entro questo termine. Ciò significa che un datore di lavoro potrà sottoscrivere rinnovo o la proroga a-causale entro il 31 marzo 2021, potendo il contratto continuare nel periodo successivo secondo il regime giuridico previsto dalla nuova legge (ad esempio, si può stipulare il rinnovo del contratto a termine a-casuale in base alla deroga prevista dal Ddl di Bilancio 2021, con firma il 25 marzo 2021, inizio il giorno successivo e termine dopo sei mesi).

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